Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3788 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il sig. L. P. contestava in prime cure il provvedimento del 2 aprile 2008 del Ministero della Difesa con il quale, all’esito degli accertamenti attitudinali previsti nell’ambito delle selezione effettuata per l’arruolamento in s.p.e di 83 guardiamarina, era stato giudicato non idoneo.

2. – Con sentenza n. 11804 del 19 dicembre 2008, resa in forma semplificata, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso unicamente in relazione al terzo dei motivi di impugnazione proposti (di violazione del principio di collegialità nella valutazione), ritenendo "…illegittimo il giudizio di non idoneità attitudinale del ricorrente, sotto il profilo della violazione del principio di collegialità, non risultando che la Commissione, nella sua integrale composizione, abbia esaminato il candidato, essendosi, invece, limitata a coordinare le fasi di cui si è composto l’accertamento de quo…".

Ciò perché "…non risulta che la Commissione abbia compiuto alcuna autonoma valutazione, nella sua collegialità, essendosi limitata ad appropriarsi delle relative conclusive determinazioni, contenute negli atti predetti, in modo acritico, e non avendo provveduto, come avrebbe dovuto, a sottoporre il candidato al colloquio collegiale, onde approfondire le eventuali criticità emerse, e confermare, ovvero, in ipotesi, anche modificare, con il giudizio finale, quelli parziali in precedenza resi…".

3. – Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma di detta sentenza perché la motivazione resa dal giudicante di prime cure sarebbe in contrasto:

– con quanto previsto dal bando (in particolare l’art. 10, comma 1 e con l’art. 6, comma 5) e con la normativa di riferimento che regola lo svolgimento della procedura concorsuale in questione, quali le "Norme del concorso per gli ufficiali dei ruoli speciali, edizione febbraio 2005, e la Direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina Militare" edizione settembre 2006, atti entrambi richiamati nel verbale preliminare della Commissione del 17 marzo 2008;

– con i risultati conseguiti dall’appellato nelle diverse prove e con la valutazione complessiva degli stessi effettuata dalla competente Commissione;

– con la prevista articolazione del procedimento di accertamento attitudinale in una serie di prove e tests, integrati da un colloquio individuale con un esperto perito selettore che, unitariamente considerati non ledono la collegialità della decisone finale della Commissione;

– con l’avviso, già espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che "..non elide il carattere di collegialità il fatto che la Commissione non abbia effettuato un colloquio collegiale del candidato…", essendo questa una modalità "…in alcun modo prevista né dal bando né dalla normativa interna citata…".

Inoltre, non coglierebbe nel segno neppure il rilievo del TAR secondo il quale "…la griglia di ponderazione del punteggio di livello attitudinale… seppur intestata quale valutazione della Commissione per gli accertamenti attitudinali, risulta recare il parere e la sottoscrizione del solo membro (SAN) della Commissione stessa…", in quanto "la sottoscrizione si riferisce al parere tecnico del membro (SAN) della Commissione e non alla griglia di ponderazione del punteggio di livello attitudinale, griglia che è invece compilata da tutta la Commissione che esprime un proprio punteggio finale…".

4. Si è costituito in giudizio l’appellato sig. L. P. con memoria con la quale ha eccepito che l’appellante Ministero "sarebbe carente di interesse a ricorrere…", che non potrebbe "…dirsi né attuale, né tantomeno concreto…", atteso che con nuovo provvedimento emanato il 10 marzo 2009 il predetto Ministero ha nuovamente dichiarato inidoneo il P., a seguito del colloquio collegiale svoltosi innanzi alla Commissione per gli accertamenti attitudinali, in esecuzione della impugnata sentenza n. 11804 del 2008.

5. – Con ordinanza emanata nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009 è stata accolta l’istanza cautelare del Ministero di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, avendo ritenuto la Sezione "…che la motivazione sulla base della quale è stato accolto il ricorso di primo grado non sembra trovare riscontro nelle norme del procedimento concorsuale contestato…".

6. – Alla pubblica udienza del 19 aprile 2011 l’appello è stato introitato a decisione.

7. – Tutto ciò precisato in punto di fatto, può darsi ingresso all’esame delle tesi difensive proposte dalle parti.

7.1 – Preliminarmente deve il Collegio esaminare l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dall’appellato sul rilievo che, per effetto della nuova valutazione collegiale effettuata dall’Amministrazione, che sarebbe stata effettuata in esecuzione del dictum del Giudice di prime cure, sarebbe venuto meno ogni interesse di detta Amministrazione alla decisione del gravame sperimentato.

L’eccezione è palesemente infondata perché la nuova valutazione, essendo stata effettuata prima (10 marzo 2009) della discussione dell’istanza cautelare proposta innanzi a questa Sezione 24 marzo 2009, è stata chiaramente operata nel mero ossequio della naturale esecutività delle pronunzie di primo grado e, dunque, senza alcun valore od effetto preclusivo sull’interesse alla coltivazione dell’appello da parte dell’Amministrazione che ha insistito nella predetta richiesta cautelare, ottenendone l’accoglimento.

Inoltre, è davvero singolare la pretesa dell’appellato di far discendere effetti processuali preclusivi per l’appellante Amministrazione da una nuova valutazione da quest’ultima effettuata con esito ancora negativo, tenuto conto che il relativo nuovo atto incide soltanto sulla posizione giuridica dell’appellato stesso che neppure lo ha contestato in sede giurisdizionale, nei modi e nei termini di legge.

Consegue che l’appellante Ministero della Difesa conserva ogni giuridico interesse alla decisione del proprio mezzo processuale.

7.2 – Nel merito, l’appello è fondato.

Come correttamente ha rilevato la difesa erariale, la statuizione del primo Giudice, emanata dopo avere rigettato espressamente ogni altra censura dedotta dal sig. P., si pone in contrasto con le norme regolanti la fattispecie concorsuale in esame, costituite sia dagli art. 6, comma 5, e 10, comma 1, del bando di concorso, sia dalle ulteriori disposizioni già citate nel capo 3 che precede, in quanto da nessuna di dette norme è ricavabile l’assunto posto a fondamento della contestata decisione.

Ed invero, è avviso giurisprudenziale pacifico della Sezione, dal quale nel caso in esame non v’è motivo di discostarsi, che non costituisce violazione del principio di collegialità l’articolazione del procedimento di accertamento attitudinale, secondo le norme tecniche vigenti, in una serie di prove e test, integrati da un colloquio individuale con un perito selettore esperto, in quanto la competente Commissione svolge, sia un controllo documentale, sia una verifica sostanziale di quanto accertato mediante contatto diretto con il candidato.

Così operando, infatti, le determinazioni che essa (Commissione) assume risultano ispirate concretamente al principio di collegialità, atteso che anche il colloquio al quale è sottoposto il candidato viene valutato in sede collegiale dalla Commissione, così come tutti gli altri elementi acquisiti nel corso di detto procedimento (cfr., sez. IV^, n. 4849 del 17 settembre 2007).

Né a diverso avviso può indurre il rilievo pure operato dal primo Giudice in ordine alla griglia di valutazione ed alla firma della stessa, in quanto è evidente che la firma cui è stato fatto riferimento dal TAR è quella relativa esclusivamente al parere tecnico espresso dal componente SAN della Commissione.

Diversa è, invece, la sottoscrizione dell’intera anzidetta griglia in quanto compilata dalla stessa Commissione nella sua interezza e perché esprimente quel punteggio finale cui è connesso il giudizio di idoneità, ovvero di idoneità, di ogni singolo candidato.

In conclusione, l’appello merita di essere accolto e, in riforma delle sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

8. – Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della riconducibilità della materia trattata, anche se in senso ampio, alla materia del lavoro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1513 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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