Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3787 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’avv. Chiola per l’Amministrazione;
Svolgimento del processo

La signora R. E. P. ha impugnato, chiedendone la riforma, le due sentenze con le quali la Sezione staccata di Brescia del T.A.R. della Lombardia ha respinto, previa attività istruttoria, il ricorso integrato da motivi aggiunti col quale la stessa aveva chiesto l’annullamento degli atti della procedura espropriativa promossa dal Comune di Concesio su suoli di sua proprietà, nonché la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto:

1) violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, nr. 1, e dell’art. 7 della legge 25 giugno 1865, nr. 2359; violazione del principio di partecipazione all’azione amministrativa; violazione degli artt. 4 e 8 della legge 20 novembre 1982, nr. 890; violazione dell’art. 155 cod. proc. civ. (in relazione al mancato rispetto del termine di 20 giorni che deve intercorrere fra la comunicazione dell’immissione in possesso e l’inizio materiale delle operazioni);

2) nullità del decreto di esproprio per violazione dell’art. 13 della legge nr. 2359 del 1865; violazione dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione alla ritenuta inammissibilità della censura relativa alla carenza dell’indicazione dei termini iniziale e finale delle espropriazioni e dei lavori);

3) eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di istruttoria (in relazione alla ritenuta inammissibilità della censura relativa all’avere l’Amministrazione espropriato una superficie maggiore di quella su cui era stata calcolata l’indennità provvisoria).

Si è costituito il Comune di Concesio, opponendosi all’accoglimento dell’appello e concludendo per la reiezione dello stesso.

Entrambe le parti hanno affidato a memorie il successivo svolgimento delle proprie tesi.

All’udienza del 24 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’odierna appellante, signora R. E. P., è proprietaria di suoli siti nel territorio del Comune di Concesio, destinati dal vigente P.R.G. a zona di espansione di insediamenti produttivi, da attuare mediante strumento urbanistico particolareggiato.

In effetti, fin dal 2000 l’Amministrazione comunale ha approvato un P.I.P. per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865.

Con le sentenze oggetto del presente gravame, il T.A.R. della Lombardia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso i successivi atti della procedura espropriativa (decreto di occupazione di urgenza, avviso di immissione in possesso, decreto di esproprio) promossa dal Comune sui terreni suindicati.

2. Tutto ciò premesso, la Sezione reputa che l’appello sia infondato e che, pertanto, le sentenze censurate risultino meritevoli di conferma.

3. Col primo mezzo, è reiterata la doglianza di violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, nr. 1, stante il mancato rispetto del termine di 20 giorni imposto da detta disposizione tra la comunicazione all’interessata dell’avviso di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza (avvenuta in data 21 ottobre 2004) e il materiale inizio delle operazioni di occupazione (avvenuto al più tardi il 9 novembre 2004).

Al riguardo, può darsi per incontestato inter partes sia il fatto storico del mancato rispetto del termine in questione, sia il giudizio in ordine alla sua perentorietà (come peraltro da consolidata giurisprudenza sul punto).

Tuttavia, già in passato questo Consesso ha ritenuto che l’inosservanza del predetto termine non produca automaticamente l’illegittimità dei successivi atti della procedura espropriativa, essendo in concreto irrilevante quante volte risulti che, per la natura vincolata delle attività poste in essere dall’Amministrazione, il contenuto di essi non avrebbe potuto essere diverso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2006, nr. 4763).

In sostanza, così come rilevato dall’Amministrazione appellata, anche al detto termine procedimentale si applica il principio generale di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, nr, 241, potendo la sua inosservanza non dar luogo a illegittimità laddove risulti che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto incidere significativamente sulle determinazioni del soggetto pubblico.

Nel caso di specie, come emergerà in appresso, l’infondatezza o addirittura l’inammissibilità di tutte le censure sollevate nel presente giudizio – alcune delle quali nemmeno riproposte in appello – disvela ex post l’ininfluenza dell’eventuale mancato rispetto delle garanzie partecipative (l’uso dell’aggettivo "eventuale" è giustificato dalla circostanza che la doglianza per cui l’odierna appellata sarebbe stata impossibilitata a presenziare alle operazioni di immissione in possesso, come eccepito dall’Amministrazione, risulta svolta per la prima volta in grado di appello e quindi inammissibile ex art. 104 cod. proc. amm., ciò che si ricava anche dal passaggio della sentenza impugnata in cui si rileva come "…al di là di una censura meramente formale, la ricorrente non indica se il termine materialmente avuto a disposizione le ha oggettivamente impedito la partecipazione alle operazioni in ragione dell’eccessiva brevità dello stesso, in un’ottica di applicazione sostanziale delle garanzie partecipative previste dall’ordinamento").

4. Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l’erroneità delle statuizioni del primo giudice laddove è stata ritenuta inammissibile, perché coperta da pregresso giudicato intervenuto tra le parti, la censura relativa alla mancata indicazione dei termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865, nr. 2359.

Assume l’istante, in sintesi, che la precedente sentenza del T.A.R. bresciano nr. 94 del 2003 (confermata in appello con decisione nr. 6055 del 2004) si sarebbe limitata a riconoscere che la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi coincide ex lege con la delibera di approvazione del P.I.P., segnando l’inizio della procedura espropriativa; laddove nel presente giudizio è stata lamentata l’assenza in tale atto dell’indicazione dei termini di cui al precitato art. 13.

Orbene, al di là della questione formale se nella specie sia applicabile o meno il principio ne bis in idem, è sufficiente richiamare il pregresso orientamento della Sezione secondo cui l’indicazione dei predetti termini – la quale, come è noto, svolge una funzione garantistica, costituendo riprova dell’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto, evitando di esporre sine die il diritto di proprietà al potere espropriativo della pubblica amministrazione – non trova alcuna giustificazione logicogiuridica nel caso del piano per gli insediamenti produttivi, la cui approvazione ha ex lege effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste e ne fissa la durata in dieci anni, che costituisce anche il termine entro cui le previsioni del piano stesso devono essere attuate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2003, nr. 6631; id., 22 maggio 2000, nr. 2939).

Ne discende che, nel caso che qui occupa, nessuna ulteriore e autonoma indicazione di termini era necessaria nella delibera approvativa del P.I.P.

5. Col terzo mezzo, la appellante censura la declaratoria di inammissibilità inerente all’avvenuto esproprio di una superficie (circa mq 4700) superiore a quella (mq 4250) sulla quale risulta calcolata l’indennità provvisoria di esproprio, assumendo che detta circostanza costituirebbe prova di un’approssimativa e carente istruttoria da parte del Comune.

Il motivo non ha pregio, risultando dagli atti non solo che – come assume l’Amministrazione appellata – i suoli da espropriare sono stati sempre individuati con la precisa indicazione dei dati catastali, ma che non vi è mai stata incertezza neanche in ordine all’esatta superficie da espropriare (che in tutti gli atti della procedura, a partire dal decreto di occupazione, è sempre stata quantificata in mq 4250).

Ne consegue che correttamente il primo giudice ha richiamato il pacifico indirizzo per cui, se è vero che nel procedimento di espropriazione l’indennizzo rappresenta una condizione di legittimità, nel senso che la sua mancanza determina un vizio del procedimento di esproprio in quanto incide sul potere discrezionale dell’amministrazione di sacrificare la proprietà privata per la realizzazione di un interesse pubblico, tuttavia una volta determinata, offerte e depositata l’indennità provvisoria, la controversia sulla sua misura attiene alla lesione di un diritto soggettivo, con la conseguente attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1998, nr. 53).

Qualora, invece, la ricorrente avesse inteso lamentare semplicemente l’indebita apprensione di una superficie maggiore di quella indicata negli atti della procedura di esproprio, allora è evidente che la domanda esorbiterebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo per altro verso, avendo a oggetto una occupazione sine titulo, e quindi un mero comportamento materiale dell’Amministrazione.

6. L’infondatezza di tutti i motivi di appello comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria qui riproposta, e quindi l’integrale conferma della sentenza di primo grado.

7. La peculiarità della vicenda che occupa giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *