Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-06-2011, n. 24563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C.L. ricorre in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Lanciano il 17.11.2003 relativamente al procedimento penale a carico di ignoti per il delitto di lesioni colpose subite dal figlio minore D. R. nella palestra della scuola dal medesimo frequentata.

Con un primo motivo si denuncia violazione di legge ed, in particolare, del diritto al contraddittorio con riferimento all’art. 410 c.p.p., comma 3, nella parte in cui impone al GIP, investito di richiesta di archiviazione cui si sia opposta la persona offesa, di provvedere ex art. 409 c.p.p., commi, 2, 3, 4 e 5, ovvero di fissare udienza in camera di consiglio. Nel caso di specie il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento all’esito delle nuove indagini disposte dal P.M. – su richiesta dello stesso GIP che non aveva accolto l’originaria richiesta di archiviazione – senza fissazione di una nuova udienza camerale, sebbene la F. avesse, in data 10.09.2003, proposto altra opposizione avverso la nuova richiesta di archiviazione del P.M. del 25.06.2003.

Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed in particolare dell’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2, nella parte in cui impone alla persona offesa che voglia proporre opposizione all’archiviazione di chiedere la prosecuzione delle indagini di indicare a pena di inammissibilità l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova nonchè nella parte dove consente al GIP, investito di richiesta di archiviazione, di ritenerla inammissibile con restituzione tramite decreto degli atti al P.M.. Con atto scritto, il Procuratore Generale, nella persona del dott. Fausto De Santis, ha chiesto annullarsi l’impugnato provvedimento.

Il ricorso va accolto essendo fondato il primo motivo esposto. Le Sezioni Unite di questa Corte di recente (Sez. U., Sentenza n. 23909 del 27/05/2010 Cc, Rv. 247124) hanno affermato che, in tema di archiviazione, deve essere disposta una nuova udienza camerale in presenza di ulteriore opposizione della persona offesa, per la valutazione in contraddittorio della nuova richiesta di archiviazione proposta all’esito delle indagini suppletive ordinate in occasione del rigetto, su opposizione della persona offesa, di precedente richiesta e che, invece, il giudice può provvedere de plano con decreto se non vi sia nuova opposizione o se questa è inammissibile.

Poichè risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione deve riconoscersi la nullità dell’impugnato provvedimento.

Orbene, l’archiviazione, nel caso di specie è stata disposta pur in presenza di tale reiterata opposizione, apparendo non congrua la motivazione del GIP circa la ritenuta inammissibilità della stessa.

Ciò posto si ricorda che l’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell’azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l’archiviazione (cfr. Corte Cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v. Cass., Sez. UU., 14 febbraio 1996, Testa) che in ordine all’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione occorra tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) sempre che non travalichino in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Il rito camerale, con il contraddittorio delle parti, è necessario, pertanto, in due ipotesi: a garanzia dell’accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione;a garanzia della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa (v. in senso conforme, Sez. 14 dicembre 1998, Massone).

Per questa ragione è da ritenere che, ai fini della delibazione di ammissibilità dell’opposizione, il giudice possa valutare solo la specificità della richiesta, quanto all’indicazione del tema e della fonte di prova, non anche la rilevanza delle indagini richieste.

Sicchè la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per se ammissibile l’opposizione della persona offesa; e impone al giudice di procedere in contraddittorio. Nel caso in esame l’opposizione conteneva la richiesta di procedere all’accertamento che altri utenti (allievi di scuole di ballo) usufruivano della palestra della scuola ove il minore ha subito le lesioni e che avessero potuto lasciare residui di sporcizia collegabili alla caduta del figlio della querelante.

Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame merita censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione proprio sul presupposto della ritenuta e motivata irrilevanza degli adempimenti istruttori richiesti volti ad accertare una ricostruzione dei fatti diversa da quella già emergente dagli atti legittimamente acquisiti.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *