Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3784 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sassani;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da D. A. N., all’epoca del ricorso messo conciliatore non dipendente comunale (ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.468/1999), contro il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia la ha esclusa dal concorso a 320 posti di ausiliario (riservato a messi conciliatori non dipendenti comunali) per la mancanza della nomina a detta posizione in data anteriore all’1.5.1995. Il Tribunale ha respinto le censure avanzate da parte ricorrente, la quale aveva evidenziato che la nomina alla qualifica richiesta per il concorso era stata ritardata da un disservizio degli uffici del Tribunale e che la legge n. 468/1999 non attribuiva all’amministrazione alcun potere discrezionale di determinare i requisiti di ammissibilità alla procedura.

Il giudice di prima istanza ha confermato la legittimità dell’esclusione per carenza del requisito di anteriorità della nomina rispetto all’1.5.1995, confermando che a decorrere da tale data il potere di nomina presidenziale è stato espressamente eliminato dalla legge n. 374/1991 e che tale orientamento ha trovato esplicito e legittimo recepimento nella clausola del bando concorsuale recante il termine contestato dall’interessata.

L’appello in esame contrasta le motivazioni rese dal TAR, deducendo:

– ingiustizia manifesta, poiché l’istruttoria per la nomina era pronta già dal 26 gennaio 1995, mentre, anche se dal gennaio al luglio dello stesso anno risultava assente il presidente titolare, operava a capo dell’ufficio un supplente che avrebbe potuto procedere a nominare la ricorrente, come ha provveduto a nominare altri dipendenti;

– incompetenza del Ministero ad introdurre il requisito che poi ha determinato l’esclusione, la cui disposizione comunque era da disapplicare in sede giurisdizionale perché "contra legem";

– non correttezza del richiamo, da parte del bando, all’art. 13 della 374/1991, in ordine alla violazione degli artt. 28 del RD n. 12/1941 e 13, 44, 47, e 49 della, legge n. 374/1991; gli uffici avevano continuato a funzionare anche dopo la soppressione del potere di nomina e permanevano i poteri di nomina dei messi di conciliazione.

L’appello è infondato e deve essere respinto.

E’ anzitutto inammissibile la censura di incompetenza del Ministero ad introdurre il requisito, che poi ha determinato l’esclusione, e svolto in riferimento all’art. 26 della legge n.374/1991. L’argomentazione, che si palesa come censura del contestato requisito, non è stata introdotta mediante la necessaria impugnazione del bando di concorso nella parte in cui si lamentava l’ingerenza dell’autorità che ha proceduto alla sua emanazione.

Ma anche ove censurata, la prescrizione del bando non avrebbe potuto essere ritenuta in contrasto con la norma invocata (e tanto meno quindi essere disapplicata). Al riguardo deve confermarsi che la clausola in questione deriva senza alcun dubbio dalla soppressione operata dalla legge del potere presidenziale di nominare i messi di conciliazione, restando quindi del tutto irrilevante che, per evidenti esigenze, il legislatore abbia, ciò non di meno, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento delle cause pendenti, per le quali (come ovviamente per tutte le altre cause) i poteri presidenziali permangono dunque integri.

Parimenti non rilevante è infine (profilo anche questo già trattato dal TAR) il ritardo con il quale l’amministrazione ha proceduto alla nomina, soltanto dopo l’1.5.1995. La circostanza avrebbe potuto assumere importanza solo ove l’inerzia fosse stata fatta constatare e dichiarata illegittima, ma, in mancanza di ciò, essa non inficia l’azione dell’amministrazione, che ha tratto le relative conseguenze dall’intervenuta soppressione del potere in parola.

– Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, atteso il non certo celere espletamento del procedimento di nomina della ricorrente a messo di conciliazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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