Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ositata dall’avv. Livio in favore degli imputati.
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Genova, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato la pena patteggiata dalle parti agli imputati pure in epigrafe indicati, imputati di reati di truffa e falso ideologico.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., con riferimento all’omesso rilievo dell’intervenuta prescrizione dei reati contestati in rubrica.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è solo parzialmente fondato. Ed invero, avuto riguardo alla data di commissione dei reati, in effetti – al tempo della deliberazione della pronuncia impugnata – alcuni di essi erano prescritti, mentre per altri, precisamente per quelli contestati come commessi nel (OMISSIS), il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere in toto annullata, riferendosi il patteggiamento a tutti i reati oggetto di contestazione nella loro globalità, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
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