Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 20-06-2011, n. 24559 Applicazione della pena

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ni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- P.M., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lucca, del 12 maggio 2010, che, nell’applicare nei suoi confronti, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, lo ha sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di dieci mesi.

Deduce il ricorrente: a) Violazione di legge, per avere il giudicante violato il patto intercorso tra le parti, che prevedeva l’applicazione della sospensione della patente di guida per il periodo di sei mesi; la richiesta di patteggiamento, precisa il ricorrente, era stata subordinata anche all’applicazione di detta sanzione nel minimo edittale (sei mesi); b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, ancora con riguardo alla durata della sanzione accessoria, laddove il giudicante, dopo avere ritenuto l’imputato meritevole delle attenuanti generiche e dopo avere applicato la pena nei minimi di legge, ha poi, illogicamente, applicato quasi nel massimo la predetta sanzione.

Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 7 marzo 2011, il ricorrente, nel ribadire i contenuti dei motivi di ricorso già proposti, con motivo aggiunto, chiede che, alla luce delle modifiche apportate con L. n. 120 del 2010 all’art. 186 C.d.S., questa Corte adotti i provvedimenti necessari per permettere la sostituzione della pena detentiva applicata con quella del lavoro di pubblica utilità.

-2- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo dei motivi proposti, occorre rilevare che, in tema di applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, questa Corte ha affermato ripetutamente che essa consegue di diritto ai casi di condanna o di applicazione di pena patteggiata per violazioni delle norme del codice della strada. La stessa Corte ha, altresì, affermato che l’accordo tra le parti che riguardi anche la durata di detta sanzione non vincola in alcun modo il giudice, il quale, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, la determina secondo i parametri specificati dalla legge (Cass. n. 28544/01).

A tali principi si è attenuto il giudice del merito che, giustamente ritenendosi non vincolato dal patto, ha applicato la sanzione per la durata che ha ritenuto adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Inesistente è, invero, il dedotto vizio motivazionale, ove si consideri che la determinazione della pena e la individuazione della durata della sanzione amministrativa in questione rispondono ad esigenze del tutto diverse – legate, in particolare, quelle relative a quest’ultima, alla necessità di evitare il pericolo del ripetersi di condotte che pongano a rischio la pubblica incolumità e di garantire la sicurezza degli utenti della strada – di guisa che non è riscontrabile illogicità alcuna nella decisione del giudice di ratificare il patto che ha previsto una pena detentiva ricondotta ai minimi edittali, contenuta anche dalla concessione delle attenuanti generiche, e, nel contempo, di disporre, in vista delle richiamate esigenze, la sospensione della patente di guida per una durata superiore ai minimi di legge.

Deve, infine, dichiararsi inammissibile, per tardività, il motivo di ricorso nuovo proposto con la memoria del 7 marzo 2011. In realtà, a prescindere dal tema relativo alla deducibilità con motivi nuovi di questioni non collegate con quelli formulati nel ricorso principale, deve rilevarsi che l’art. 585, comma 4, codice di rito, prescrive che motivi nuovi possono essere proposti al giudice dell’impugnazione fino a 15 giorni prima dell’udienza; termine non rispettato nel caso di specie.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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