Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-06-2011, n. 3775 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 846 dell’8 febbraio 2001 il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da C. H. I. s.r.l. e sull’appello incidentale spiegato da F. Italia S.p.a. avverso la sentenza n. 2205/2010 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, dichiarato infondato il gravame incidentale, ha ritenuto fondato il motivo dell’appello principale concernente la illegittima valutazione di ammissibilità dell’offerta presentata dalla F. Italia S.p.A. ed in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado, annullando l’aggiudicazione in favore della predetta F. S.p.A. e dichiarando altresì inefficace il contratto già stipulato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.

2. C. H. I. s.r.l., stante la mancata spontanea esecuzione della predetta sentenza, notificata a mezzo del servizio postale il 14 febbraio 2001, ed in considerazione dell’atteggiamento equivoco assunto dalla controinteressata F. Italia S.p.A., giusta nota del 16 febbraio 2011, proprio in relazione all’esecuzione della fornitura oggetto del contratto dichiarato inefficace, ha proposto rituale ricorso per l’ottemperanza al giudicato chiedendo al Consiglio di Stato di voler "…disporre, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, per la puntuale ed esatta esecuzione della epigrafata sentenza n. 846/2011, nei termini e modalità dal medesimo riconosciuti ed ordinati", condannando altresì "…ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. la stazione appaltante al pagamento della somma di danaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della suindicata pronuncia".

F. Italia S.p.A. ha resistito al ricorso, deducendone l’assoluta infondatezza e chiedendone il rigetto.

Si è costituita in giudizio anche la SO.RE.SA. S.p.A. che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a dare compiuta ed integrale attuazione alla sentenza n. 846 dell’8 febbraio 2011 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, giusta determinazione del direttore generale n. 32 del 16 marzo 2011, cui ha fatto seguito la stipulazione del relativo contratto in data 6 aprile 2011.

3. All’udienza in camera di consiglio del 3 maggio 2011, dopo la rituale discussione, nel corso della quale la ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse al ricorso, avendo l’amministrazione appaltante dato piena e completa attuazione alla sentenza della cui ottemperanza di tratta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. Premesso che con decisione in pari data la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla F. Italia S.p.A. per la revocazione della sentenza n. 846 dell’8 febbraio 2011, la Sezione osserva che, come emerge dall’esposizione in fatto e come si evince dalla documentazione versata in atti sia dalla parte ricorrente che dalla SO.RE.SA. S.p.A., quest’ultima con determinazione del direttore generale n. 32 del 16 marzo 2011 ha dichiarato di prestare ottemperanza alla sentenza n. 846 dell’8 febbraio 2011 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato e di procedere alla consequenziale stipula del contratto con la C. H. I. s.r.l. per la fornitura quadriennale, mediante la formula del noleggio,di "Sistemi di RIS e PACS completi di sistemi di digitalizzazione diretti ed indiretti", per il lotto n. 2, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Con successiva determinazione del direttore generale n. 36 del 5 aprile 2011 è stata rettificata la precedente determinazione n. 32 del 16 marzo 2011, affidando alla predetta C. H. s.r.l. la fornitura sopra indicata per mesi 40; in data 6 aprile 2011 è stato effettivamente stipulato anche il relativo contratto.

Ciò determina, come eccepito dalla SO.RE.SA. S.p.A. e come richiesto dalla stessa ricorrente, l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza al giudicato per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la sostanziale tempestiva esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione appaltante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. Health Italia s.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 846 dell’8 febbraio 2011 della stessa Quinta Sezione del Consiglio di Stato, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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