Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 20-06-2011, n. 24587 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

na.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione in data 13 dicembre 2008 emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna nel procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di G.C. per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 594 c.p.. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p. per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., sebbene egli ne avesse fatto richiesta in un atto di integrazione della querela appositamente presentato; lamenta, pertanto, di essere stato leso nel suo diritto di proporre opposizione.

Il ricorso è fondato.

Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di rendere possibile l’eventuale opposizione. L’omissione di tale adempimento, in violazione dell’art. 408 c.p.p. ha dato luogo a un vizio del contraddittorio denunciabile con ricorso per Cassazione, svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, perchè provveda agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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