Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22661 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2003, la Corte di appello di Roma, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città del 2001, nella controversia tra la predetta e T.B., e, in parziale accoglimento di entrambi i gravami aveva condannato la cooperativa al pagamento della somma di L. 49.906.785 oltre interessi, regolando le spese.

La predetta Cooperativa ha chiesto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione della sentenza suddetta.

In accoglimento del primo motivo di revocazione, la Corte capitolina ha ritenuto che in base ad errore di fatto, la sentenza revocanda aveva omesso di conteggiare gli acconti corrisposti; ha invece respinto gli altri motivi.

Rilevando che non era stato espresso in sentenza alcun elemento, nè i criteri seguiti per il calcolo e la determinazione degli interessi, la sentenza impugnata ha ritenuto la relativa domanda inammissibile, non essendo stato individuato alcun errore di calcolo da parte del giudice.

Relativamente agli altri motivi di revocazione, afferenti alle spese del primo e del secondo grado di giudizio, la Corte distrettuale ha rilevato che si contestava la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice e che tanto non poteva formare oggetto di revocazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi la Cooperativa; resiste il T., proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, investono la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del ricorso principale, si lamenta con il primo motivo violazione di legge e contraddittorietà di motivazione circa la ritenuta inammissibilità della domanda relativa alla determinazione degli interessi dovuti, argomentando nel senso che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha fissato alcun elemento nè criteri seguiti per il calcolo e la determinazione in L. 59.124.842 degli interessi maturati alla data del 14.1.1997, il che renderebbe, sullo specifico punto, la domanda inammissibile, in quanto non sarebbe possibile individuare un qualunque errore da parte del giudice.

Il vizio motivazionale appare palese; se, in ragione dell’errore di fatto che ha condotto all’accoglimento del primo motivo di revocazione, la sorte capitale è stata ridotta nei termini già riportati, risulta conseguente l’errore in cui la sentenza revocanda è incorsa nel calcolare gli interessi dovuti in base a quella determinazione, che costituiva la base di riferimento per il calcolo degli interessi; conseguentemente, gli interessi stessi dovevano essere ricalcolati sulla base della somma capitale riconosciuta dovuta.

In altre parole, il riconosciuto errore sulla determinazione della sorte non poteva non influire sull’ammontare degli interessi e quindi riverbera su tale profilo l’errore di fatto riconosciuto come sussistente.

Il motivo pertanto deve essere accolto.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà di motivazione relativamente alla determinazione ed alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la consistente riduzione della sorte e la conseguente riduzione dell’ammontare degli interessi avrebbe potuto indurre sia il giudice a contenersi diversamente al riguardo.

Se può senz’altro convenirsi circa il fatto che la regolamentazione delle spese è elemento affidato alla valutazione del giudice del merito, non può sottacersi che la consistente riduzione dell’ammontare della sorte e la conseguente rideterminazione in minus degli interessi poteva influire al riguardo, di talchè, essendo venuto meno il rilevante elemento della sorte capitale, tanto avrebbe dovuto essere quanto meno valutato anche in sede di regolamentazione delle spese.

Deve rilevarsi che nella specie si è determinato un effetto a cascata; ridotto l’ammontare della sorte capitale in modo consistente, ne conseguiva la rideterminazione degli interessi, con effetti anche sulla regolamentazione delle spese di lite.

Anche tale motivo deve essere pertanto accolto e, con esso, il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, che si basa sulla condanna del T. alle spese del giudizio per revocazione, lo stesso, in ragione delle determinazioni qui raggiunte, risulta assorbito, in quanto tale statuizione dovrà essere valutata alla stregua delle conclusioni cui perverrà il giudice del rinvio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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