Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-06-2011, n. 3771 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la società D. B. s.p.a. ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4983/2008 emesso dal Tribunale di Napoli;

– il T.a.r. Campania, con la sentenza impugnata, ha ordinato al Comune di eseguire il pagamento, nominando, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Presidente della Sezione regionale di controllo atti della Corte dei Conti della Campania o di un funzionario dallo stesso delegato.

– propone appello il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida diffida ex art. 90 del R.D. n. 42/1907, a causa della sottoscrizione del legale della società non in forza di procura speciale ma di mandato ad litem;

Ritenuto che non sussiste accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di giudizio alla quale l’appellante ha subordinato la dichiarazione di rinuncia;

Ritenuto che l’appello non merita positiva valutazione alla stregua del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell’esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l’atto, rispetto a tale fase processuale preparatorio, della diffida ex art. 90, presupposto per la procedibilità dell’azione di esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. V 13 maggio 2011, n. 2902).

Reputato che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida nella misura di 1.000// 00(mille//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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