Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-06-2011, n. 24556 Minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino avverso la sentenza del Gup del tribunale per i minorenni della stessa città che, con sentenza dell’11 febbraio 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G. – imputato del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in pregiudizio di B.V. – per immaturità al momento del fatto.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge penale, specificamente dell’art. 98 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del merito ha prosciolto l’imputato per un’asserita mancanza di prova circa la capacità d’intendere e di volere dello stesso dedotta, secondo il ricorrente, dal nulla, poichè nessun elemento probatorio in atti autorizzava una simile conclusione.

-2- Il ricorso è fondato.

A norma dell’art. 98 c.p., il minore che, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, è imputabile se aveva a quel tempo la capacità d’intendere e di volere. Tale capacità non può certamente presumersi, ma deve essere accertata dal giudice del merito il quale, tuttavia, non necessariamente deve ricorrere a particolari indagini tecniche o a perizie, potendo egli stesso direttamente accertare la ricorrenza dei requisiti sui quali deve fondarsi il giudizio di imputabilità attraverso l’esame della natura del reato e delle modalità del fatto, e l’osservazione della personalità del minore e del suo comportamento.

Orbene, nel caso di specie tale indagine non è stata neanche affrontata dal tribunale, che si è limitato a prendere atto che non esisteva la prova della capacità d’intendere e di volere dell’imputato e che tale prova non poteva essere acquisita in dibattimento dato il tempo trascorso. In tal guisa essendosi sostanzialmente sottratto al dovere di verifica, positiva o negativa che fosse, della maturità del minore, della capacità dello stesso di comprendere il disvalore sociale del fatto e delle conseguenze dello stesso. Elementi che pur avrebbero potuto esser colti, quantomeno, dall’esame della vicenda processuale e della personalità dell’imputato attraverso un’attenta valutazione dei fatti contestati, del comportamento dallo stesso tenuto in quel frangente, della condotta processuale.

Sussistono, quindi, i vizi denunciati dal ricorrente, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale per i minorenni di Torino.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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