Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-06-2011, n. 3769 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la presente controversia concerne la determina n.82/2010, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore della controinteressata A. S.r.l., della gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione di ICI, TARSU e TOSAP;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto in primo grado da A. T. s.r.l.;

Ritenuto che la sentenza di primo grado merita conferma alla stregua delle considerazioni che seguono;

Rilevato, infatti, che non sussiste la causa di esclusione dell’aggiudicatario denunciata dall’appellante in ragione della mancata produzione delle dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici da parte dei singoli soggetti titolari delle cariche all’uopo prese in considerazione dalla disciplina di legge richiamata dalla normativa di gara;

Ritenuto, infatti, che l’indicazione, in seno alle specifiche dichiarazioni prodotte dai soggetti in esame, dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a) e b), invece delle lettere b) e c), dell’art. 38 cit. risulta frutto di un mero errore materiale apprezzabile alla stregua del canone di buona fede;

Reputato, in particolare, che, a sostegno di detta interpretazione, depone la considerazione che la normativa di gara richiedeva la dichiarazione individuale con riguardo alle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) unitamente al rilievo che causa di esclusione di cui alla lettera a) riguarda il soggetto concorrente e non i singoli amministratori operanti in seno all’organizzazione aziendale;

Reputato, pertanto, che, a fronte di un’incompletezza della dichiarazione addebitabile ad un mero errore materiale, la stazione appaltante ha fatto correttamente uso del potere di soccorso di cui all’art. 46 del codice dei contratti pubblici, consentendo la regolarizzazione della documentazione in parola;

Reputato, quindi, che, a fronte di dette assorbenti considerazioni, deve pervenirsi al rigetto dell’appello;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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