Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-06-2011, n. 24554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 16 settembre 2009, il Gup del Tribunale di Roma, sull’accordo delle parti, ha applicato nei confronti di S. D.N.L. – imputato (in concorso con altri, separatamente giudicati) ex art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, artt. 81 cpv., 648 e 697 cod. pen., ed altro – la pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 21.000,00 Euro di multa.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione: a) alla mancata verifica, da parte del giudice, della possibilità di applicare l’art. 129 cod. proc. pen., e quindi di pervenire ad una decisione assolutoria, come accaduto all’imputato T.D. che, in esito al giudizio abbreviato, è stato ritenuto colpevole solo dei delitti connessi all’attività di cessione di sostanze stupefacenti ed è stato, per il resto, assolto; b) alle disposte confisca e distruzione, riguardante non solo la droga in sequestro, ma anche "il materiale connesso", senza considerare che tra detto materiale vi erano somme di denaro ed assegni, in relazione ai quali non sono state indicate le ragioni della confisca e, addirittura, della distruzione.

-2- Il ricorso è fondato nei seguenti termini. a) Inammissibile, per la sua genericità e per la manifesta infondatezza, è il primo dei motivi proposti.

Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, invero, il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si evidenziava l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata, peraltro in termini di assoluta genericità.

Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p. Compito cui, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il Gup. Nulla rileva, d’altra parte, che T.D., coimputato dell’odierno ricorrente, sia stato assolto per taluni di delitti contestati in concorso – capi c) e d) -, anche in considerazione della diversa posizione assunta dai due con riguardo alle fattispecie delittuose dalle quali il T. sarebbe stato assolto. b) Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

In realtà, con la sentenza impugnata il Gup ha ordinato "la confisca e distruzione della droga in sequestro e del materiale connesso nonchè delle cartucce indicate al capo d) dell’imputazione" in termini assolutamente generici, non solo per la mancata precisazione della natura e del tipo del "materiale connesso" – nel quale, si sostiene nel ricorso, sono ricompresi somme di denaro ed assegni -, ma anche per la mancata indicazione delle ragioni per le quali lo stesso "materiale" sarebbe connesso con gli episodi di cessione della droga, e dunque, eventualmente, legittimamente confiscabili.

Sul punto, e con riguardo alla confisca del denaro e degli assegni indicati dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, quale materiale connesso, del denaro e degli assegni in giudiziale sequestro, con rinvio sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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