Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
di dover condividere la sentenza di primo grado e le difese dell’Amministrazione, le quali hanno correttamente sottolineato come la normativa invocata dagli appellanti riguardi procedure per il passaggio mediante mobilità verticale da un’area a quella immediatamente superiore, mentre il procedimento di cui ora si tratta implica il passaggio "per saltum" dall’area "B" all’area "D";
Ritenuto irrilevante il fatto che per il profilo professionale al quale appartengono gli appellanti non esista l’area "C", in quanto comunque questi beneficiano di una mobilità particolarmente favorevole per i dipendenti, per cui legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto inapplicabili le regole degli ordinari procedimenti di mobilità;
Rilevato che i concorsi interni vanno considerati procedimenti eccezionali, per cui le relative norme non sono applicabili estensivamente (argomenti da C. Cost., 23 luglio 2002, n. 373);
Rilevato che le articolate deduzioni degli appellanti non sono dunque tali da far emergere vizi della sentenza gravata;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;
Ritenuto che le spese del secondo grado debbano essere poste a carico della parte soccombente, come di regola;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 3156/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandoli in ragione di complessivi Euro 950,00 (novecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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