Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-06-2011, n. 24553 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con decreto del 3 luglio 2010, il Gip del Tribunale di Ancona ha convalidato il sequestro preventivo d’urgenza dell’autovettura Volkswagen targata (OMISSIS) di proprietà di M.M., sorpreso alla guida della stessa in stato di ebbrezza alcolica, e ne ha contestualmente disposto il sequestro preventivo. Con provvedimento del successivo 24 luglio, lo stesso Gip ha provveduto alla correzione dello stesso decreto, specificando che la targa del veicolo sequestrato non era (OMISSIS), bensì (OMISSIS).

Respinta dal Gip l’istanza di restituzione della vettura, il M. ha proposto appello con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento di convalida del Gip, sul rilievo che lo stesso era stato emesso senza il rispetto dei termini di legge e che lo stesso era intervenuto prima che all’interessato fosse inviata informazione di garanzia.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 28 settembre 2010, ha rigettato l’appello sostenendo, da un lato, la piena ed autonoma validità del decreto di sequestro emesso dal Gip, nulla rilevando eventuali vizi afferenti la convalida del sequestro d’urgenza, dall’altro, che, essendo stata la richiesta di restituzione dell’auto proposta sulla base di una pretesa mancata o intempestiva convalida, nessuna censura poteva essere sollevata in sede di appello con riferimento al decreto di sequestro. Nessuna nullità, peraltro, secondo lo stesso tribunale, poteva rilevarsi in relazione all’iniziale errata indicazione, nel decreto di sequestro, della targa dell’auto, posto che l’errore era stato sollecitamente corretto.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, il M., che deduce: a) erronea valutazione, da parte del tribunale, dei motivi posti a base dell’appello che, secondo il ricorrente, non riguardavano solo la mancanza o l’intempestività della convalida, ma anche il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal codice di rito, nel senso che il provvedimento di convalida sarebbe stato emesso fuori termini; b) violazione delle norme introdotte con la L. n. 120 del 2010, che attribuiscono all’autorità amministrativa il potere di disporre il sequestro preventivo dell’auto; c) erronea applicazione dei principi posti in materia di errore materiale, inesattamente applicati nel caso di specie in cui il sequestro era stato inizialmente disposto nei confronti di un veicolo diverso da quello di proprietà del M..

-2- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo dei motivi proposti, osserva la Corte che ancora una volta il ricorrente, premesso che l’oggetto dell’appello non atteneva solo a temi riguardanti il provvedimento di convalida, ha poi in sostanza ribadito censure relative a detto provvedimento, ancora sotto il profilo dell’intempestività o della mancanza della convalida, del tutto ignorando quanto sul punto legittimamente sostenuto dal tribunale, e cioè, che la mancata impugnazione del decreto di sequestro, non coinvolto nelle doglianze riguardanti la convalida di quello eseguito in via d’urgenza dalla PG, ha reso lo stesso decreto inattaccabile e vane le censure ancora rivolte alla convalida.

D’altra parte, il ricorrente ripropone tale tematica senza considerare che, rispetto alla data del sequestro d’urgenza (ore 19,20 del 28 giugno 2010) sia la trasmissione del relativo verbale che la richiesta di convalida del PM (delle ore 18,54 del 30 giugno) sono tempestive, così come tempestivamente (il 3 luglio) il Gip ha, con lo stesso provvedimento, contestualmente convalidato il sequestro d’urgenza e disposto il sequestro dell’auto del M., senza che la successiva correzione di detto provvedimento, intervenuta il 24 luglio, possa avere incidenza sulla scansione temporale degli atti così come sopra indicata e come emergente dall’esame degli atti segnalati dal ricorrente. Eccentrico nel contesto del ricorso si presenta, poi, il riferimento ad una nullità del provvedimento di convalida – in quanto intervenuto prima che al M. fosse inviata informazione di garanzia – oltre che infondato, in virtù dell’insegnamento di questa Corte che ha escluso, in vista della peculiare natura del sequestro, che lo stesso debba essere preceduto dall’informazione di garanzia. b) Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si richiama la nuova disciplina in tema di sequestro dettata dalla L. n. 120 del 2010, a prescindere dalla questione relativa all’oggetto dell’appello, volto a censurare solo la convalida del sequestro, non anche l’autonomo provvedimento che lo ha disposto, osserva la Corte che, alle date del fatto (28 giugno) e di emissione del provvedimento oggetto di censura (3 luglio 2010), le modifiche richiamate dal ricorrente non erano operative, posto che la Legge Riforma 29 luglio 2010, n. 120. Il provvedimento in questione, dunque, è stato legittimamente emesso dal Gip, alla stregua della normativa previgente, ed esso, come già ripetutamente osservato da questa Corte con riguardo alle procedure incidentali pendenti a quella data, in mancanza di disposizioni transitorie, mantiene i proprii effetti in virtù del principio della "perpetuatio jurisdictionis" (Cass. sez. 4, n. 170 del 24.11.10). e) Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è infondato, posto che giustamente il Gip, preso atto dell’errata indicazione, nel provvedimento adottato il 3 luglio, del numero di targa dell’auto oggetto del sequestro, a bordo della quale il M. è stato controllato, ha provveduto a correggerlo. Non merita censura, quindi, l’affermazione del tribunale che ha giudicato legittimo l’intervento correttivo che ha lasciato inalterato il contenuto essenziale del provvedimento iniziale ed ha precisato gli estremi identificativi del veicolo dell’odierno ricorrente, pacificamente individuato.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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