Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3767 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R. per la Puglia con la sentenza in epigrafe, in accoglimento di ricorso proposto da P. M. avverso il decreto prot. n. 1863 dell’11 giugno 2008 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto – col quale era stato annullato il provvedimento n. 11/2008 del 30 aprile 2008 del Dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune di Cisternino (BR), rilasciato alla ricorrente ex artt. 146 e 159 d.lgs. 2004, n. 42, relativo al progetto di realizzazione di lavori di consolidamento statico e di ampliamento di un immobile a tipologia costruttiva "trulli" in agro di Cisternino in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 1 agosto 1985, di proprietà della ricorrente -, annullava l’impugnato provvedimento sovrintendentizio, ponendo le spese di causa a carico dell’Amministrazione resistente.

L’adito T.A.R. accoglieva, in particolare, il terzo motivo di ricorso, a carattere assorbente – col quale era stato dedotto che la Soprintendenza aveva illegittimamente sovrapposto la propria valutazione discrezionale a quella già effettuata dal Comune, ente delegato dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica -, rilevando il superamento dei limiti del potere di controllo di mera legittimità attribuito all’Amministrazione statale prima dall’art. 1 l. n. 431/1985, indi dall’art. 151 d.lgs. 490/1999 e, infine (limitatamente al periodo transitorio) dall’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 e succ. mod. Condannava l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Ministero, censurando l’erronea affermazione dell’illegittimità dell’operato della Soprintendenza, secondo l’assunto dell’impugnante non esulante dai confini dello stretto sindacato di legittimità (anche sotto il profilo delle varie figure sintomatiche del vizio d’eccesso di potere) per essersi la medesima limitata ad annullare l’autorizzazione rilasciata dall’ente locale e a evidenziare l’incompatibilità del progetto presentato dall’odierna appellata con i valori paesistici a cui tutela la stessa autorità era istituzionalmente preposta. Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza e in sua riforma, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Si costituiva l’appellata, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza camerale del 29 aprile 2011, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensiva, la causa, previo avviso alle parti, veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato e deve essere disatteso.

5.1. In linea di diritto, si premette che secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza, illogicità o irrazionalità motivazionale (C.d.S., Sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 772; C.d.S., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5771). Con particolare riguardo al regime transitorio di cui all’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 e succ. mod. – vigente fino al 31 dicembre 2009 e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame -, è stato condivisibilmente riaffermato il principio secondo cui, in materia di nulla osta paesaggistico, l’autorità statale, in sede di esercizio dei suoi poteri di controllo, è munita degli stessi poteri di riscontro in termini di legittimità costantemente riconosciuti come ambito della sua potestà di annullamento, senza che possa profilarsi, in relazione alla "non conformità" dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’organo delegato dalla Regione, un potere di riesame nel merito (C.d.S., Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1899; C.d.S., Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4630; C.d.S., Sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1051).

5.2. Orbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie sub iudice, ritiene il Collegio che si debba confermare la decisione dei primi giudici in ordine all’illegittimo esercizio del potere sovrintendentizio di annullamento per superamento dei limiti del controllo di legittimità.

Infatti, per un verso, l’autorizzazione comunale è supportata da una motivazione congrua ed esauriente, laddove testualmente recita: "…tenuto conto…che per il suddetto intervento edilizio il responsabile del procedimento, a seguito di verifica dell’ammissibilità della predetta richiesta al vigente strumento urbanistico comunale, si è espresso favorevolmente in quanto trattasi di intervento di nuova costruzione che, vista la tipologia dei lavori da realizzarsi, riguarda trasformazioni fisiche del sito osservanti la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ambientale, della riduzione delle condizioni di rischio, della difesa dell’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee e dell’integrità visuale del sito nel suo aspetto tipico e, pertanto, ritenute compatibili in riferimento ai valori paesaggisticoambientali ed architettonici della zona…".

Per altro verso, il gravato provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza si esaurisce, per quanto qui rileva, nella testuale motivazione "…che la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario…".

Così operando, la Soprintendenza, anziché sindacare la legittimità del provvedimento comunale ed esprimere, se del caso, critiche e censure alla completezza e logicità della valutazione operata dall’amministrazione preposta in prima battuta alla tutela del vincolo, ha operato una valutazione diretta della compatibilità paesaggistica degli interventi, individuando autonomamente e direttamente le ragioni di merito che (nella sua percezione dell’interesse paesaggisticoambinetale e architettonico) impedirebbero l’edificazione progettata, inidonee – per le ragioni sopra esposte – a giustificare l’esercizio del potere di annullamento.

5.3. S’impone dunque il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

6. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l”appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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