Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3766 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La decisione di cui si chiede l’ottemperanza è stata pronunciata sull’appello proposto da alcuni direttori amministrativi di istituti di cultura umanistica avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, 23 febbraio 2007, n. 1633, che aveva accolto solo in parte le richieste dei ricorrenti.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha annullato l’art. 13, comma 3, del d.P.R. 18 febbraio 2003, n. 132.

La ricorrente chiede di poter beneficiare, attraverso la proposizione di un giudizio di ottemperanza, degli effetti derivanti dall’annullamento della disposizione or ora richiamata.

Il ricorso in ottemperanza è inammissibile in quanto, alla luce di consolidata giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7249; Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Sez. V, 27 settembre 1960, n. 687; Sez. VI, 19 dicembre 1956, n. 892; Cons. giust. amm., 10 novembre 2005, n. 764), secondo la quale legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono le parti che hanno proposto il ricorso avverso l’atto lesivo e conseguente annullato dal giudice amministrativo, in coerenza con la nozione della "cosa giudicata" ex art. 2909 c.c., e non anche altri soggetti che – sia pure legittimati all’impugnazione – non abbiano proposto ricorso.

È pacifico in atti che l’odierna ricorrente non ha proposto il giudizio poi deciso con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede..

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 397 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni costituitesi della complessiva somma di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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