Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 20-06-2011, n. 24586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 6 luglio 2010 il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Avezzano, a seguito di istanza ex art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione a D.B.G., quale imputato di sequestro di persona e di due episodi di violenza privata in danno di E. G., tutti unificati dal vincolo della continuazione.

A tale trattamento sanzionatorio è pervenuto assurdo a pena base, per il delitto di sequestro di persona, quella di mesi sei di reclusione, ha poi applicato le attenuanti generiche nella loro massima estensione e aumentato a pena risultante (mesi quattro) fino a cinque mesi per la continuazione; ha infine apportato la riduzione di un terzo per la scelta del rito.

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, deducendo un solo motivo. Con esso segnala che il delitto di sequestro di persona, essendosi consumato ai danni del coniuge, è soggetto alla pena edittale minima di un anno di reclusione: donde l’illegalità del trattamento sanzionatorio risultante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come è agevole rilevare alla lettura del capo d’imputazione, il delitto di sequestro di persona contestato al D.B. è aggravato ai sensi dell’art. 605 c.p., comma 2, n. 1) in quanto commesso ai danni del coniuge, ed è quindi sanzionato nella misura minima con la pena di un anno di reclusione. Di ciò il giudice dell’udienza preliminare non ha tenuto conto, inducendosi a modulare la pena base nella misura di sei mesi, corrispondente al minimo edittale per il reato non circostanziato, senza che tale determinazione fosse legittimata da un giudizio di bilanciamento – del tutto mancato – con le attenuanti generiche.

Da ciò è scaturita l’applicazione della pena in misura illegale, per cui il vizio riscontrato comporta la caducazione dell’accordo di "patteggiamento". Ne consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio, con la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Avezzano; nell’instaurando nuovo giudizio le parti saranno restituite all’esercizio di tutte le facoltà loro spettanti ab origine, inclusa la possibilità di una nuova richiesta di applicazione della pena.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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