Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 20-06-2011, n. 24585 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 26 maggio 2010 la Corte d’Appello di Trento ha respinto la richiesta, presentata da J.G., di restituzione nel termine per interporre appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rovereto per il delitto di furto pluriaggravato. Ha ritenuto quel collegio che l’arresto dell’imputata, il sequestro operato nei suoi confronti e il successivo interrogatorio fossero elementi sufficienti a dar conto della sua conoscenza del procedimento: sicchè, omettendo di tenersi in contatto col difensore d’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, essa si era volontariamente preclusa la possibilità di conoscere gli atti processuali a lei destinati.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che la sua presenza nel procedimento si è limitata alla sola fase di convalida dell’arresto; che nulla è venuto a sua conoscenza circa il processo successivamente celebratosi; che dagli atti non emerge che le sia stata data la possibilità di comprendere le sue facoltà in relazione al giudizio; che le notifiche presso il difensore d’ufficio non valgono a dare certezza della effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’art. 175 c.p.p., comma 2, nell’assetto testuale conferitogli dalle modifiche apportate col D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce all’imputato giudicato in contumacia il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, se non risulti provato – eventualmente in esito ad "ogni necessaria verifica" – che abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento emesso a suo carico.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’effettiva conoscenza del procedimento va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire (Cass. 17 giugno 2009 n. 41860; Cass. 24 giugno 2009 n. 29851); tale presupposto è carente nel caso di specie, in cui la presenza dell’imputata nel procedimento è venuta meno anteriormente alla celebrazione del giudizio.

Per quanto si riferisce ai riflessi dell’elezione di domicilio, ai fini della conoscenza degli atti processuali recapitati al difensore, può indubbiamente ritenersi consolidato il principio secondo cui la rituale elezione di domicilio presso il difensore di fiducia pone l’imputato in una situazione, riconducibile a una sua libera scelta, atta a far escludere il presupposto dell’incolpevole ignoranza che sta alla base del precetto legislativo dianzi citato. Ciò tuttavia non è a dirsi quando l’elezione di domicilio sia effettuata presso il difensore d’ufficio; esiste, infatti, una differenza sostanziale tra l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (indicato nel verbale di polizia dagli agenti operanti) e l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona interessata: per cui solo da quest’ultima può farsi discendere quell’onere di diligenza a carico della parte, di guisa che un’eventuale ignoranza non possa che essere imputata a sua negligenza anche nell’ipotesi in cui, presso il domicilio eletto, sia stato poi notificato l’estratto della sentenza contumaciale (Cass. 11 luglio 2006, n. 37612; Cass. 9 maggio 2006, n. 37612).

Le considerazioni fin qui svolte rendono contro della necessità di una più approfondita verifica, da compiersi in ottemperanza del cit. art. 175 c.p.p., comma 2; onde il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla stessa Corte d’Appello di Trento.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnato provvedimento con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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