Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
alla pubblica udienza di trattazione il difensore della parte ricorrente in primo grado ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione;
Ritenuto che, ciò stante, non resti al Collegio che dichiarare improcedibile l’appello;
Ritenuto che le spese dei due gradi del giudizio possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8407/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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