Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 20-06-2011, n. 24584 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.P.L., S.F. e P.A. hanno proposto ricorso per Cassazione contro il decreto di archiviazione in data 23 settembre 2009 emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di M.N. ed altri, a seguito di denuncia-querela proposta dai ricorrenti. Costoro deducono la violazione dell’art. 408 c.p.p., per essere stata omessa la notifica nei loro confronti della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., sebbene ne avessero fatto espressa richiesta nella denuncia-querela; lamentano, pertanto, di essere stati lesi nel loro diritto di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p.. il ricorso è fondato.

Avendo le persone offese dal reato espresso la volontà di essere informate dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa avrebbe dovuto procedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di rendere possibile l’eventuale opposizione. L’omissione di tale adempimento, in violazione dell’art. 408 c.p.p., ha dato luogo a un vizio del contraddittorio denunciabile con ricorso per Cassazione, svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli atti vanno rimessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, perchè provveda agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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