Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3760 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, Ispettore superiore della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la Questura di Napoli, risulta trasferito nel 2009 dalla Squadra Mobile di Napoli – Ufficio CED – all’Ufficio del Gabinetto – 3° N.O.P. presso la stessa Questura di Napoli.

Il provvedimento sopra ricordato risultava motivato dal "fine di addivenire ad una sempre più razionale ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, e considerata altresì l’esigenza di privilegiare prevalentemente l’attività volta al contrasto della cosiddetta criminalità diffusa".

Il Questore di Napoli, con nota del 16/7/2009, confermava, su richiesta dell’interessato, le ragioni dell’assegnazione e la decisione assunta.

2. Veniva quindi avanzato ricorso presso il TAR Campania che, in data 10/9/2009, con decisione in forma semplificata, respingeva il ricorso stesso.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, in data 4 giugno 2010, "tenuto conto della natura del provvedimento impugnato volto al mutamento di ufficio nella medesima sede di servizio" respingeva l’istanza cautelare avanzata.

La causa è stata introitata per la decisione in data 12 aprile 2011.

3. L’appello non può essere accolto.

Dagli atti emerge infatti che, più di un vero e proprio trasferimento, nel caso di specie viene in rilievo un mero provvedimento organizzativo interno, con conseguente semplificazione anche delle forme procedimentali di attuazione della decisione assunta.

Giova considerare, al riguardo, che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di organizzazione dei propri uffici e servizi può utilizzare le risorse umane secondo le modalità ritenute più idonee a soddisfare le proprie esigenze, assegnandole (con provvedimenti che, per loro natura, non abbisognano di particolare motivazione, se non quella ricavabile dalle linee generali di organizzazione), all’uno piuttosto che all’altro servizio (Cons. Stato, IV Sezione, 31 maggio 2003, n. 3038).

Come già osservato in sede cautelare, invero, il provvedimento impugnato in primo grado è volto "al mutamento di ufficio nella medesima sede di servizio, con attribuzione di compiti in ogni caso riconducibili alla qualifica rivestita".

Ebbene, il passaggio da un ufficio all’altro nell’ambito della stessa sede non costituisce un vero e proprio trasferimento, ma una delle modalità attraverso le quali si manifesta il potere organizzatorio di un servizio da parte della pubblica Amministrazione.

Ne consegue che la motivazione, certo necessaria, può consistere in una più succinta indicazione delle ragioni e delle finalità sottostanti la decisione assunta.

Che è quanto registratosi nel caso di specie, il provvedimento contestato essendo stato adottato per far fronte "alla finalità di addivenire ad una sempre più razionale ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e in considerazione anche dell’esigenza di privilegiare prevalentemente l’attività volta al contrasto della cosiddetta criminalità diffusa".

Motivazione, ad avviso del Collegio, sufficiente ed idonea rispetto alla natura dell’atto.

4. D’altra parte, non pare al Collegio che la ragione addotta a sostegno del contestato trasferimento, come chiarito individuata nell’"esigenza di privilegiare prevalentemente l’attività volta al contrasto della cosiddetta criminalità diffusa", sia contraddetta dalla circostanza per cui l’ufficio di Gabinetto – 3° N.O.P. non si occupa di fronteggiare la criminalità diffusa.

E’ sufficiente osservare, al riguardo, che l’Ufficio citato presta indubbiamente sostegno e collaborazione diretta al Questore, cioè alla massima autorità di pubblica sicurezza della provincia, sicché è improbabile che si tratti di ufficio non idoneo ad offrire supporto tecnico, informativo o organizzativo all’azione di contrasto alla criminalità.

D’altro canto nella stessa memoria difensiva, presentata in vista del giudizio di appello dal ricorrente, si ricorda come a questi sia stato assegnato, dal 22/9/2010, l’incarico, nell’ambito dell’Ufficio 3° N.O.P., di effettuare tutti i giorni un turno di controllo di otto posti fissi della Questura di Napoli. Può ragionevolmente ritenersi che tale controllo di postazioni certamente a presidio dell’ordine pubblico sia connesso ad una attività latamente intesa a fronteggiare la criminalità diffusa.

5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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