Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3759 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Signor M. D. A., assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco con decorrenza dal 17/10/2005 presso la sede di Asti, richiedeva il trasferimento presso la sede di Cagliari al fine di assistere il proprio genitore, disabile. Prospettava, a fondamento di tale richiesta, la necessità di prestare assistenza continuativa al padre, non sussistendo altro familiare capace di offrire tale assistenza.

L’Amministrazione oggi appellante rigettava l’istanza di trasferimento.

Il TAR Lazio Roma, richiesto dal ricorrente, con sentenza in data 10/12/2009 n. 12686, qui impugnata, accoglieva il ricorso ed annullava il diniego di trasferimento.

2. Contro tale decisione ricorreva il Ministero dell’interno.

La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, relatore il consigliere Antonio Malaschini.

Ad avviso del giudice di primo grado la motivazione del negativo provvedimento impugnato (in forza della quale "dagli accertamenti disposti tramite la Prefettura di Cagliari non sono emersi elementi atti a comprovare i requisiti dell’assistenza continua ed esclusiva al congiunto disabile, essendo risultato che la stessa viene di fatto quotidianamente prestata dalla moglie del medesimo") contrasterebbe in punto di fatto con le risultanze degli accertamenti eseguiti dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e dal Prefetto della stessa città.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

E’ dirimente osservare che la sentenza di primo grado ha tra l’altro ritenuto la violazione dell’articolo 10bis, legge n. 241 del 1990, "in quanto il provvedimento contestato è stato adottato all’esito di un procedimento avviato ad istanza di parte, sicché l’Amministrazione, prima di assumere la sua decisione, avrebbe dovuto comunicare all’interessato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza".

Tale statuizione non è stata censurata con il ricorso in appello.

E’ utile considerare che, per giurisprudenza del Consiglio di Stato, "è inammissibile l’appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali è di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame non darebbe alcuna utilità all’appellante, nella misura in cui resterebbe in piedi, ormai coperta da giudicato, la parte non impugnata della predetta sentenza" (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 76).

4. Il ricorso è comunque anche infondato.

Occorre infatti ricordare che la costante interpretazione dell’articolo 33, commi 3 e 5 della legge 5/2/1992, n. 104, è nel senso che la sua applicazione sia possibile solo quando l’assistenza continuativa sia già in atto al momento dell’assunzione e della assegnazione alla prima sede di servizio e non quando la necessità dell’assistenza si concretizzi successivamente all’assegnazione suddetta.

Ebbene dagli atti depositati risulta che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione ricorrente – questo sia il caso in cui viene a trovarsi il signor D. A..

Verrebbe quindi confermato il presupposto su cui è fondata la sentenza di primo grado.

Il Signor M. D. A. risulta assunto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a partire dall’ottobre 2005.

Un certificato medico, in atti, del dottor Francesco Toccafondi, del 3/4/1998, dichiara essere il padre del signor D. A., Rosario, affetto a tale data da parkinsonismo acinetico e da depressione parkinsoniana.

In data 13/11/2006 (data questa ritenuta invece dall’Amministrazione appellante quella di inizio del morbo del signor Rosario D. A.) l’Azienda USL n. 8 di Cagliari disponeva una seduta medica per accertare la presenza dell’handicap ai fini della legge n. 104 del 1992.

La Commissione medica incaricata evidenziava – come risulta in atti – che il paziente era affetto almeno da cinque anni da morbo di Parkinson, con progressivo aggravamento del deficit motorio. Il morbo risulterebbe quindi iniziato prima dell’assunzione in servizio del signor D. A. (ottobre 2005).

5. Relativamente alla continuità di assistenza da parte di quest’ultimo nei riguardi del padre, anche qui sembrano soccorrere le risultanze degli accertamenti eseguiti dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e dal Prefetto di Cagliari (note del 21/7/2009 e 20/7/2009) dalle quali emerge che il signor M. D. A. si recava frequentemente presso l’abitazione del genitore per assisterlo "in quanto la madre convivente non risulta nelle condizioni di salute idonee ad assistere il coniuge".

Sembra risultare quindi che l’appellato, fin da prima della sua assunzione in servizio, fosse essenziale punto di riferimento per l’assistenza al padre disabile.

Ancora, dalla documentazione in atti risulta che anche successivamente al temporaneo trasferimento del D. A. a Cagliari, questi abbia proseguito nell’opera di assistenza domestica, ambulatoriale ed ospedaliera del padre, stante l’impossibilità della madre – fin dal 2003 – e della sorella del ricorrente di provvedervi autonomamente (certificato medico in data 13/10/2009; certificato medico in data 15/2/2011 e dichiarazione della sorella in data 17/2/2011).

6. Ad integrazione delle considerazioni sopra riportate, va anche ricordata una recente sentenza di questa Sezione (10/01/2011, n. 29) che riconosce, in sede di applicazione della legge n. 104/1992, non "soltanto un diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello….. di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria".

7. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto dichiarato inammissibile l’appello.

Segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorente alle spese di giudizio quantificate in 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *