Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22646 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Palermo dep. il 2.12.08 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 4000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti.

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di circa 4 anni e tre mesi sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con i tre motivi di ricorso la ricorrente si duole sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge che la Corte d’appello abbia erroneamente compensato le spese sulla base del fatto che l’amministrazione resistente non si era opposta alla domanda.

I motivi appaiono manifestamente fondati.

E’ sufficiente rilevare che la responsabilità dell’amministrazione nasce dal ritardo con cui si è svolto il giudizio presupposto onde non può dubitarsi che la stessa abbia dato causa al giudizio di equa riparazione onde il regime delle spese deve essere regolato ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che la non opposizione del Ministero resistente possa incidere a tale proposito.

In conclusione il ricorso può trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa, ferma restando la pronuncia del giudice di merito in ordine alla liquidazione dell’equo indennizzo, può essere decisa nel merito con la liquidazione, come da dispositivo, delle spese del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 570,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 580,00 per diritti, Euro 970,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to Rosita Mortati antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *