Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22645 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

quanto segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Venezia, depositato in data 27.2.09, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni cinque, mesi dieci, di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e liquidata la somma di Euro 2.920,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa anni cinque e mesi dieci, ha poi liquidato per tale periodo Euro 2.920,00 pari a 500,00 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU (Cass. 21597/05).

Il motivo vanno pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 4.300,00 in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 4.300,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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