Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-06-2011, n. 24968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

STA in sost. DACQUI’ per l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta in data 28.9.2010, che confermava quella 15.7.2008 del locale Tribunale, di sua condanna alla pena di giustizia per il reato di calunnia in danno di E.S., dichiarando contestualmente l’improcedibilità per prescrizione del concorrente reato di ricettazione (l’imputato aveva dichiarato di aver acquistato pezzi di ricambio del proprio ciclomotore, risultati provento di furto, dalla concessionaria dell’ E.), ricorre P.A. a mezzo del proprio difensore, con unico articolato motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 368 c.p..

Secondo il ricorrente, la decisione sarebbe basata solo sul dato della falsità delle informazioni inizialmente fornite dall’imputato, tuttavia non debitamente vagliate dai giudici del merito, la cui ricostruzione dei fatti sarebbe frutto di mere congetture ed illogicità, in realtà avendo lo stesso E. confermato i rapporti commerciali con il P..

2. Il ricorso è inammissibile, perchè il motivo è sia generico che manifestamente infondato, anche risolvendosi nella sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio in termini diversi da quelli oggetto di valutazione conforme dei Giudici del merito.

Infatti la Corte nissena, dopo aver dato atto delle doglianze difensive ora sostanzialmente solo riproposte, ha argomentato la calunniosità delle dichiarazioni di P. sulla base dell’argomentata attendibilità di E., dell’inconciliabilità tra le affermazioni fatte nelle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento, della spiegazione delle prime con l’intento di sottrarsi alla contestazione della ricettazione, in relazione alla personale consapevole provenienza furtiva di taluni pezzi del ciclomotore.

Si tratta di motivazione non apparente, congrua ai dati probatori riferiti, non manifestamente illogica nè intrinsecamente contraddittoria, eppertanto immune dai vizi soli rilevanti in questo giudizio di legittimità, che sorregge pertanto un apprezzamento di stretto merito del materiale probatorio, non rivalutabile in questa sede.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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