Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-06-2011, n. 24967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova in data 21.4.2010 confermava quella 9.2.2007 del Tribunale di Massa, di sua condanna alla pena di giustizia per il delitto di cuo all’art. 392 c.p. in danno di B.M., ricorre T.S. per il tramite del difensore fiduciario avv. Perfetti, con tre motivi:

– violazione dell’art. 392 c.p. e art. 192 ss. c.p.p., per l’insussistenza dell’elemento oggettivo e l’"errata valutazione" degli elementi probatori: sarebbe mancata la verifica dell’effettiva asportazione del lucchetto del ripostiglio de quo e le dichiarazioni dell’imputato sarebbero state immotivatamente svalutate, con "travisamento dei fatti" in ordine alle modalità di apertura;

– violazione dell’art. 392 c.p. per insussistenza dell’elemento soggettivo, perchè tale ripostiglio sarebbe sempre rimasto nel possesso del ricorrente;

– violazione dell’art. 47 c.p., comma 2 perchè il ricorrente avrebbe prima chiesto al proprio legale come doveva comportarsi acquisendo la convinzione della legittimità del proprio comportamento.

2. il ricorso è palesemente inammissibile, perchè i motivi sono diversi da quelli consentiti, e al tempo stesso generici.

Il primo motivo contiene censure di merito, "confessate" attraverso la dichiarata deduzione di erronea valutazione delle prove e travisamento del fatto, vizi estranei alla cognizione della Corte di legittimità.

Il secondo ed il terzo motivo svolgono deduzioni di fatto, oltretutto senza osservare l’onere di autosufficienza del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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