Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3754 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano dichiarava inammissibile il ricorso n. 82 del 2008, proposto da N. M. avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3682 del 29 ottobre 2007, con la quale era stata revocata la precedente deliberazione della stessa Giunta n. 3472 del 15 ottobre 2007, avente ad oggetto l’apposizione di un vincolo di tutela storicoartistica ex artt. 10 e 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul maso "Kellner" in Nova Levante (tavolarmente identificato dalla p.ed. 277 in P.T. 8/I C.C. Nova Levante) di proprietà del ricorrente. Il T.R.G.A. basava la pronuncia d’inammissibilità sul rilievo della mancata notifica del ricorso introduttivo al Comune di Nova Levante, da ritenersi alla stregua di controinteressato in senso tecnico, avendo l’Amministrazione comunale in data 15 novembre 2004 rilasciato in favore del ricorrente una concessione edilizia per lo spostamento della casa di abitazione e del rustico del maso ai sensi dell’art. 107, comma 13bis, l.prov. 11 agosto 1997, n. 13, e succ. mod., con l’obbligo del proprietario di demolire il vecchio maso quale condizione di rilascio della licenza di abitabilità, ed essendo il Comune dunque titolare di un interesse qualificato, di natura urbanistica, confliggente con l’interesse del ricorrente al mantenimento della vecchia sede masale, indirettamente perseguito tramite l’apposizione del vincolo di tutela storicoartistica.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, censurando l’erronea qualificazione del Comune di Nova Levante quale controinteressato in senso tecnico, intercorrendo invero il rapporto amministrativo relativo all’imposizione del vincolo di bene culturale esclusivamente tra il proprietario del bene e l’Amministrazione deputata alla relativa tutela (nella specie, la Giunta provinciale, previa proposta – da notificare al proprietario – del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali, ex art. 5bis l. prov. 12 giugno 1975, n. 26, e succ. mod., recante "Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e alla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37"), ed essendo il Comune estraneo a tale rapporto e privo di un interesse qualificato alla rimozione del vincolo e alla conservazione del gravato provvedimento di revoca. Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado, espressamente riproponendo i relativi motivi.

3. Costituendosi, l’appellata Amministrazione provinciale contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

4. Respinta con ordinanza n. 2123/2010 l’istanza di sospensiva per carenza dell’attualità del periculum (sulla base del testuale rilievo "che, allo stato, in assenza di un formale provvedimento dell’amministrazione comunale, il danno grave e irreparabile paventato dall’appellante non risulta ancora attuale"), all’udienza pubblica del 12 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Non può, in particolare, essere condivisa la pronuncia d’inammissibilità per la mancata notifica del ricorso introduttivo al Comune di Nova Levante, dai primi giudici ritenuta parte controinteressata in senso tecnico per gli effetti di cui all’art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado), e titolare di un interesse qualificato alla conservazione della gravata deliberazione provinciale di revoca del vincolo di bene culturale, apposto sul maso "Kellner" con la precedente deliberazione n. 3472 del 15 ottobre 2007.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, il riconoscimento della qualità di controinteressato in senso tecnico a un soggetto presuppone due elementi: il primo elemento è che tale soggetto sia nominativamente indicato nel provvedimento e sia agevolmente individuabile (c.d. elemento formale); il secondo è che esso sia portatore di un interesse esattamente speculare, ossia uguale e contrario rispetto a quello fatto valere dal ricorrente (c.d. elemento sostanziale). I due requisiti devono essere intesi come tra loro complementari, non bastando la semplice menzione di un soggetto nel provvedimento perché lo stesso assuma la veste di controinteressato, ma occorrendo che egli vanti un interesse opposto a quello del ricorrente, ed essendo inoltre necessario che siffatto interesse derivi dal provvedimento impugnato. In particolare, l’interesse del controinteressato alla conservazione dell’atto deve ricollegarsi direttamente e immediatamente all’atto stesso, e non ad atti diversi, precedenti e/o successivi.

Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi la qualità di controinteressato in capo al Comune di Nuova Levante.

Infatti, l’interesse urbanistico alla demolizione della vecchia sede del maso si ricollega al correlativo obbligo assunto dall’odierno appellante in sede di rilascio della concessione edilizia per la costruzione dei nuovi edifici masali – in conformità a quanto disposto dall’art. 107, comma 13bis, l. urb. prov. che testualmente dispone: "Nei seguenti casi, costruzioni situate nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite in altra sede nel verde agricolo dello stesso territorio comunale: a)…per le ragioni di cui al comma 3 dell’art. 66…", ossia in caso di edifici insistenti su "…terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti…" -, il quale in caso di violazione è attuabile, quanto meno in via indiretta, su iniziativa della stessa Amministrazione comunale che, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto dal proprietario, può (e deve) rifiutare il rilascio della licenza di abitabilità assoggettato alla condizione della demolizione (o, in caso di rilascio già avvenuto, provvedere alla relativa revoca). L’interesse alla demolizione del maso, soddisfatto in via indiretta dalla conservazione dell’impugnato provvedimento di revoca della delibera impositiva del vincolo, solo in via occasionale combacia con l’interesse urbanistico alla demolizione della vecchia sede masale, senza che tale situazione d’interesse di natura pubblicistica sotteso al potere di vigilanza in materia urbanistica attribuito all’Amministrazione comunale trovi il proprio fondamento nel provvedimento di revoca gravato dal ricorrente. Ne deriva che in capo al Comune è configurabile una situazione d’interesse di mero fatto alla conservazione dell’atto impugnato, inidonea a conferirgli la posizione di parte controinteressata in senso tecnico.

Attesa dunque la mancata necessità della notifica del ricorso introduttivo al Comune di Nova Levante, s’impone la riforma della statuizione d’inammissibilità adottata dai primi giudici, con conseguente necessità di affrontare il merito del ricorso proposto in prime cure.

6. Nel merito, il ricorso proposto in primo grado – affidato ai motivi di eccesso di potere sotto vari profili (sviamento; motivazione contraddittoria, carente, illogica e incongrua con riguardo agli interessi pubblici da ponderare) e di violazione delle garanzie partecipative del privato al procedimento di revoca – è fondato ai sensi di cui appresso.

6.1. In linea di fatto, deve ritenersi incontroverso, rispettivamente documentalmente comprovato:

– che l’odierno appellante, proprietario del maso "Kellner", aveva richiesto lo spostamento del maso perché posto su di un pendio soggetto a smottamento, al che il 15 novembre 2004 era stata rilasciata la concessione edilizia ai sensi del citato art. 107, comma 13bis, l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, con l’obbligo del proprietario di demolire i vecchi edifici masali ai fini del rilascio della licenza di agibilità;

– che nella relazione tecnica allegata al progetto per la nuova costruzione dell’abitazione agricola lo stesso proprietario aveva motivato lo spostamento del maso con il pericolo di smottamento del pendio, obbligandosi espressamente a demolire la vecchia casa di abitazione e il vecchio edificio rurale, una volta terminata la nuova costruzione;

– che il ricorrente, realizzati i nuovi edifici, nella primavera del 2007 aveva tentato di sottoporre il vecchio maso alla c.d. tutela degli insiemi, con richiesta rigettata dal Comune di Nova Levante sul rilievo che la normativa urbanistica ne imponeva la demolizione.

Indi il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali – su presumibile impulso del proprietario (il quale in seguito avrebbe espresso il proprio consenso con lettera del 31 agosto 2007) e previo sopralluogo – formulava la proposta di sottoporre il maso "Kellner" a vincolo di tutela storicoartistica ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base della seguente testuale motivazione: "Maso documentato la prima volta nel 1317 e nel 1348 col nome di Gustetsch rispettivamente Kellner. Al periodo tra il 1450 e il 1500 risale il pianoterra della casa d’abitazione, che ha conservato nella cantina sotto la stube un soffitto tardogotico a travi sorretto da un pilastro di legno. La sistemazione delle facciate, il tetto ed il tavolato della stube sono frutto di una riuscita ristrutturazione avvenuta nel 1852. Il rustico, costruito in travi tondi di legno e datato sopra l’ingresso 1752, è stato documentato dalla "Kulturkommission" intorno al 1940 come testimonianza particolarmente pregevole di architettura rurale". La Giunta provinciale con deliberazione n. 3472 del 15 ottobre 2007 (adottata all’unanimità), recependo tale motivazione, sottoponeva il maso al proposto vincolo di tutela storicoartistica.

Con successiva deliberazione n. 3682 del 29 ottobre 2007, impugnata dall’odierno appellante, revocava la menzionata delibera n. 3472/2007, motivandola (per quanto qui interessa) come segue: "…accertato che tale deliberazione è stata approvata erroneamente, in quanto l’assessora Sabina Kasslatter Mur quale proponente e relatrice della proposta stessa, aveva richiesto di aggiornare ad altra seduta la disanima definitiva di tale provvedimento, con l’intento di raccogliere nel frattempo ulteriori informazioni; accertato che in seguito alle informazioni raccolte è emersa la seguente sostanziale nuova situazione dei fatti:…4) solo a questo punto – quindi in seguito alla costruzione del nuovo maso – il proprietario, nel corso della primavera 2007, ha chiesto alla ripartizione Beni culturali di sottoporre il maso "Kellner" a vincolo di tutela storicoartistica. Ciò fa sospettare che mediante il vincolo di tutela storicoartistica si volesse evitare la prescritta demolizione del maso vecchio, guadagnando così un considerevole ulteriore aumento di cubatura. Questo modo di procedere costituirebbe un precedente, dal momento che con il vincolo di tutela storicoartistica si potrebbe raggirare l’obbligo di demolizione prescritto; 5) secondo quanto dichiarato dal Comune di Nova Levante la situazione di pericolo di smottamento del pendio non è cambiata, inoltre nella relazione tecnica nel nuovo maso è previsto inequivocabilmente, oltre all’appartamento del proprietario e a 4 appartamenti di villeggiatura, anche un appartamento per la madre e la sorella del proprietario; 6) il conflitto, che sorge nel caso concreto tra le norme per la tutela dei beni culturali e le norme per la tutela del paesaggio e del verde agricolo, in parte concorrenti, è da superare. Le norme urbanistiche devono valere anche per il proprietario del maso "Kellner", la licenza d’uso per la nuova casa abitativa verrà rilasciata dal comune solamente quando la casa vecchia verrà demolita; considerato che la domanda tavolare per l’annotazione del vincolo di tutela storicoartistica in seguito alla propria deliberazione n. 3472 del 15.10.2007 non è ancora stata presentata, viene ritenuta opportuna, a seguito di tale stato dei fatti, la revoca della propria deliberazione n. 3472 del 15.10.2007 e l’immediata cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica per il masi "Kellner";…".

6.2. Orbene, premesso che l’assunto dell’adozione della deliberazione n. 3472/2007 per asserito errore ostativo è smentito ex actis – e con valenza fidefaciente – dal tenore chiaro e univoco della delibera medesima, adottata dai membri della Giunta provinciale (ivi compreso l’assessore alla cultura) all’unanimità, ritiene il Collegio che il gravato provvedimento di revoca non si sottragga alla censura di eccesso di potere.

Infatti, la delibera di sottoporre il compendio immobiliare de quo a vincolo di bene culturale ex artt. 10 e 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si basa sulla qualità intrinseca degli immobili, accertati di rilevante interesse storicoartistico in esito a valutazione tecnicodiscrezionale, congruamente motivata, del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali (exSoprintendenza provinciale ai beni culturali), di cui alla sopra citata proposta del 9 agosto 2007, recepita dalla deliberazione n. 3472/2007. La revoca della delibera di apposizione del vincolo persegue, invece, una sostanziale funzione sanzionatoria del comportamento del ricorrente – contrario ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono improntare, in via reciproca, i rapporti tra p.a. e cittadini -, teso a elidere l’obbligo di demolizione assunto in sede di richiesta di concessione edilizia per lo spostamento degli edifici, senza minimamente soffermarsi su un’eventuale motivata revisione della valutazione del pregio storicoartistico del maso, e senza sviluppare una motivazione congrua e rigorosa in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico contrapposto e prevalente rispetto a quello di tutela dei beni culturali (ad es., un’insormontabile esigenza di tutela dell’incolumità pubblica da pericoli di franamento del terreno, non prevenibile con opere di consolidamento), certamente non ravvisabile nell’enunciazione apodittica della prevalenza di generiche esigenze urbanistiche.

Da quanto sopra emerge in modo palese, per un verso, lo sviamento dalla funzione, legislativamente predeterminata, connotante il potere di imporre (o meno) il vincolo di tutela storicoartistica ex artt. 10 e 13 d.lgs. n. 42/2004, da cui esula qualunque finalità sanzionatoria – nel caso di specie, peraltro, perseguibile dall’Amministrazione a ciò deputata attraverso il diverso strumento del diniego della licenza di abitabilità per i nuovi edifici masali, costruiti dal proprietario con l’evidente riserva mentale di sottrarsi all’obbligo, dallo stesso espressamente assunto, di demolire quelli vecchi -, e, per altro verso, l’insufficienza e incongruità motivazionale del gravato provvedimento di revoca.

6.3. In accoglimento del ricorso (e con assorbimento di ogni altro motivo), la delibera di revoca deve dunque essere annullata, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione.

7. Tenuto conto di tutti gli elementi connotanti la vicenda dedotta in giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’impugnato provvedimento ai sensi di cui in motivazione, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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