MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 2 agosto 2013, n. 106 Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un…

…organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le
principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano
in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale
integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare
la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di
Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei
compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla
individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai
(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione
degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si
traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e
rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come
orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 2 luglio 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140

1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase
istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella
fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti
attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni
fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’
pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni
pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo
di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo
della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte
dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’
ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono
sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’
introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

Art. 2

Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto
del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato
1 al presente decreto.

Art. 3

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20
luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:
«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali
Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della
liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti
sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione
riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,
Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e
Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei
servizi.
Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della
liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,
orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al
valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella
Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la
forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo
a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la
quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,
complessivamente considerata, che non implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,
anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in
considerazione:
a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi
indicati nella tabella A;
c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno
profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di
questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della
necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell’urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee
di soggetti, del cliente.
4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti
Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’
liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le
successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si
applica l’articolo 40.
Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari
Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini
della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari
iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si
distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.
2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;
b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’
assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e
natanti;
c) attivita’ per le societa’ di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,
l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna
categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per
ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino
al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’
della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del
grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei
confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste
dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella
B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo
giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio
indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in
considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –
Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via
eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di
ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una
giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00
a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’
derogabile.
Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per
l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B
dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La
vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere
liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione
e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il
parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.
Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per
l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato
nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti
allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato
sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti
per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da
consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente
richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese
indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al
cinquanta per cento.
Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2013

Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 395

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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