DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010
della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l’articolo
29;
Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24
marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse
dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a
fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono;
Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante
l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
dell’ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997,
n. 179;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero,
riciclo, rigenerazione e distruzione degli ‘halon’, come modificato
dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
14 del 18 gennaio 2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell’Agenzia delle
dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attivita’ istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni,
di seguito denominato ‘regolamento’.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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