MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 agosto 2013, n. 110 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei..

…veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’", il quale, al fine di contrastare
la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di
assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta
disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni
medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, la
definizione delle modalita’ per la progressiva dematerializzazione
dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei
sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni
medesimi nonche’ la fissazione della loro entrata in vigore;
Visto l’articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.
121;
Visto l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e l’articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata
disposizione legislativa contenuta nell’articolo 31, comma 1, del
decreto-legge n. 1 del 2012, nonche’, limitatamente alle sole
informazioni contenute nella banca dati di cui al presente
regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del
decreto-legge n. 179 del 2012;
Sentito l’IVASS che, istituito ai sensi dell’articolo 13, decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7
agosto 2012, n. 135, e’ subentrato all’ISVAP dall’1 gennaio 2013 ed
ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile
2013;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno
2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici
o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca
dati di cui alla lettera c), anche mediante l’utilizzo di dispositivi
o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del codice della strada, approvati od
omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al
veicolo con l’esistenza e la validita’ della copertura assicurativa
obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l’insieme dei processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione
dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni
contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche’ dalle informazioni e
dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di
decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative
r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle
procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel
territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’esercizio
dell’attivita’ assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede
legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo
abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.
209 del 2005 nel territorio della Repubblica all’esercizio
dell’assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di
liberta’ di prestazione di servizi, nonche’ quella con sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell’articolo 28 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica
all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nel ramo r.c. auto in
regime di stabilimento.

Art. 2

Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento definisce le modalita’ per la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per
la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la
sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi’
come previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni
dall’entrata in vigore del presente regolamento con conseguente
cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del
contrassegno di cui all’articolo 127 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche’ all’articolo 181 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1,
lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con
l’esistenza e la validita’ della copertura assicurativa obbligatoria,
potranno essere verificate anche mediante l’utilizzo dei dispositivi
o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati
ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.

Art. 3

Banca dati

1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituita la banca dati di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei
contrassegni di cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ la successiva
operativita’ dei sistemi di controllo previsti dall’articolo 31,
comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e’ alimentata
in tempo reale, all’atto del rilascio del certificato di
assicurazione, di cui all’articolo 127 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di
decorrenza della copertura di cui all’articolo 1901 del codice
civile, nonche’ all’atto della sospensione o dell’eventuale scadenza
anticipata delle coperture assicurative della responsabilita’ civile
per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento
provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma
restando la loro responsabilita’ e garantendo comunque la
veridicita’, tempestivita’ e validita’ delle informazioni, per il
tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno
rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce
messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti,
ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi
centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza
delle imprese di assicurazione.
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la
responsabilita’ civile verso i terzi sono rese disponibili mediante
l’accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne
abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle
dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente
regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura
assicurativa per la responsabilita’ civile verso i terzi, rilevanti
in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell’articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita’ di cui al comma 2
del presente articolo.

Art. 4

Processo di dematerializzazione

1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei
contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita’ e
sostenibilita’ tecnologica dell’implementazione della banca dati, il
processo di dematerializzazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali
seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a) nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
definisce e rende operativa la struttura informatica del database
costituente la banca dati di cui all’articolo 3;
b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il
trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute
negli archivi istituiti presso l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (ANIA);
c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e,
nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni
informatiche, nonche’ i sistemi di accesso e trasmissione via web
delle informazioni necessarie all’aggiornamento del database, da
parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalita’
previste all’articolo 3, comma 2;
d) nello stesso termine di operativita’ di cui alla precedente
lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed
attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle
informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita’ e i
requisiti per l’accesso;
e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione
definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di
cui all’articolo 3 per garantire la possibilita’ di collegamento con
i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo
del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva
l’eventuale adozione del decreto di cui all’articolo 31, comma 3,
ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso
comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di
realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente
articolo, e delle relative fasi di sperimentazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro dello
sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *