MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 agosto 2013, n. 111 Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dal comma 3, lett. e), dell’articolo 67 della legge 18
giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese
del processo penale anticipate dall’erario e’ stabilita con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 marzo 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13 giugno 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da
quelle indicate nell’articolo 2, sono recuperate nella misura fissa
stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma
2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive
modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta’. In caso di pluralita’ di
condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni
previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo
delle prestazioni medesime.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle
spese anticipate dall’erario, relative a processi penali per i quali
la sentenza di condanna e’ stata emessa dopo l’entrata in vigore
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *