Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3753 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la causa ha per oggetto il provvedimento n. 31083 in data 9 gennaio 2006, con il quale l’Ufficio provinciale di Genova della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rivolto al sig. M. C. l’ordine di sottoporsi ad esame di revisione della propria patente di guida a seguito della perdita totale del punteggio annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, impugnato da quest’ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo della Liguria rubricato al n. 300/2006;

Vista la sentenza n. 361 in data 18 aprile 2006, con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato;

Visto l’appello, con il quale i Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’interno sostengono in primo luogo che la controversia non rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice di pace;

Ritenuta la fondatezza di tale motivo d’appello, in considerazione della giurisprudenza sia di questo Consiglio di Stato (Sez. III, 12 novembre 2010, n. 1142; Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9403) che della Corte di Cassazione (Sez. Un., 23 aprile 2010, n. 9691), per la quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, costituente sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della strada, deve ricondursi, alla giurisdizione del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204 e 205 del Codice della Strada;

Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiarare la giurisdizione del giudice di pace, presso il quale il processo dovrà essere riassunto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese dei due gradi del giudizio devono essere integralmente compensate, in ragione di talune oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 1612/07, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del giudice di pace competente per territorio, presso il quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui in motivazione.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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