Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 25 marzo 2011 il Tribunale di Napoli confermava la decisione con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di C.G., condannato in secondo grado alla pena di anni diciannove e mesi otto di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, diretta a ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere o almeno la sua sostituzione con gli arresti domiciliari.

Contro l’ordinanza ricorre l’imputato, il quale denuncia inosservanza degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha omesso di valutare, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura in atto, il fatto sopravvenuto che aveva non solo confessato i reati ascrittigli, ma chiamato in correità i coimputati, manifestando, con la condotta di collaborazione assunta nel giudizio celebrato a carico dei correi, rescissione dei legami che lo univano all’associazione criminosa. p.2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Invero il giudice a quo, ai fatti nuovi addotti dal ricorrente (la durata della carcerazione preventiva, il diverso trattamento cautelare riservato ai coimputati, l’asserita resipiscenza), ha opposto l’osservazione che l’estrema gravita dei fatti ascritti, la reiterazione delle condotte, l’inserimento in posizione apicale in un’organizzazione criminale transnazionale comportavano la necessità della custodia carceraria quale unica misura idonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati della stessa specie.

Tale decisione, essendo basata su criteri valutativi conformi al diritto e alla logica, soddisfa il dovere di motivazione e, per la sua discrezionalità, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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