Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24977 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 9 marzo 2011 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da P.N.S. contro l’ordinanza che gli aveva imposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’indagato ricorre contro la decisione, lamentando che il Tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione di incompetenza per territorio nè avrebbe tenuto conto che il reato sarebbe stato già giudicato con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Milano del 3.6.2008 e che, comunque, non sussisterebbero le esigenze cautelari perchè, nell’ipotesi di condanna, dovrebbe essere riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato già giudicato. p.2. Il ricorso è inammissibile, perchè le censure sollevate sono manifestamente infondate.

Anzitutto non può rimproverarsi al giudice a quo di non avere esaminato la questione della competenza per territorio, dal momento che, nè dal verbale dell’udienza di riesame nè dalla memoria allora depositata dal difensore avv. Gaetano Marrara, risulta che la relativa eccezione sia stata proposta.

L’exceptio rei iudicatae è stata correttamente respinta, perchè il reato già giudicato fu commesso il 29.8.2007 e, quindi, in tempo non coincidente con quello di commissione dei reati oggi contestati (giugno 2007).

Infine l’eventualità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato già giudicato e quelli per cui è stata applicata la misura cautelare è all’evidenza ininfluente sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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