Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24976 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 30 dicembre 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta avanzata da D.M.A. di restituzione nel termine per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna emesso il 20.11.2007, divenuto irrevocabile il 29.2.2008, osservando:

– che il richiedente non aveva specificato quando era venuto a conoscenza del decreto, impedendo così di verificare la tempestività della richiesta;

– che lo stesso non aveva indicato elementi a sostegno dell’asserito analfabetismo della madre, che ricevette la notificazione dell’atto a lui destinato.

Contro l’ordinanza ricorre D.M., il quale denuncia violazione dell’art. 175 cod. proc. pen., affermando che il giudice non avrebbe tenuto conto che non spetta all’imputato dimostrare di non avere avuto conoscenza del provvedimento, ma è il giudice che deve provare il contrario. p.2. Il giudice a quo ha respinto la richiesta di restituzione nel termine, osservando, in primo luogo, che la stessa doveva ritenersi tardiva, perchè il richiedente non aveva offerto elementi per valutare se fosse stata presentata nel termine di trenta giorni stabilito "a pena di decadenza" dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis.

Tale decisione è conforme all’insegnamento di questa Corte Suprema, secondo cui è onere di colui che chieda la restituzione nel termine per proporre impugnazione dare dimostrazione della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto (Sez. 2^, 22.1.2010 n. 5443, Sadraoui, rv 246437; Sez. 5^, 15.2.2007 n. 8446, Hrustic, rv 235685).

I motivi d’impugnazione formulati dal ricorrente, anzichè contestare la ratio decidendi che, preliminarmente a ogni altra, ha giustificato il rigetto del ricorso, si rivolgono al meritum causae e, quindi, per difetto del requisito della necessaria specificità, devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro trecento alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro trecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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