Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24975 archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. C.A. ricorre per cassazione contro il decreto di archviazione emesso il 14 dicembre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova nel procedimento contro ignoti indagati per il delitto previsto dall’art. 323 cod. pen., commesso "ai danni di C.A.", denunciando la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, perchè, nonostante nella denuncia-querela avesse dichiarato di voler essere informata dell’eventuale archiviazione, non le era stato notificato il prescritto avviso. p.2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Invero la ricorrente, avendo dichiarato di voler essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione e possedendo la qualità di persona offesa dal reato giacchè la fattispecie di abuso d’ufficio rubricata contempla l’evento di un danno ingiusto alla medesima procurato, aveva diritto a essere avvisata della richiesta formulata dal pubblico ministero.

Al contrario, detto avviso, che, a norma dell’art. 408 c.p.p., comma 2, deve essere emesso a cura del pubblico ministero, non le è stato notificato, e l’omissione, concretando una violazione del diritto di difesa tempestivamente denunciata, determina la nullità del decreto di archiviazione illegittimamente adottato.

Pertanto il decreto dev’essere annullato e gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero affinchè disponga la prescritta notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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