Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24963

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 28 ottobre 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva condannato S.S. a un anno di reclusione, perchè ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie.

Contro la sentenza l’imputato ricorre per cassazione, denunciando:

1. violazione dell’art. 572 cod. pen. e vizio di motivazione, perchè il giudice avrebbe erroneamente valutato la prova, non avendo apprezzato che le aggressioni fisiche e verbali erano occasionali e, inoltre, provocate dall’atteggiamento offensivo assunto dalla presunta vittima;

2. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. p.2. Il primo motivo è inammissibile, perchè sollecita questo giudice di legittimità a compiere una nuova – non consentita – valutazione della prova, per giungere a un risultato diverso da quello a cui è approdato il giudice di merito, il quale, esaminando le risultanze probatorie, è pervenuto alla coerente conclusione che le aggressioni consumate in danno della moglie erano abituali e reiterate, tali da porre la vittima in uno stato di permanente sofferenza, e che se la donna aveva alzato le mani, l’aveva fatto solo per respingere l’aggressore.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perchè il giudice a quo non era tenuto a rispondere alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che il motivo d’appello che ne censurava il diniego era assolutamente generico, limitandosi all’apodittica affermazione che l’applicazione delle attenuanti in questione "prescinde dall’esistenza di precedenti e deve avere riguardo alla modalità della condotta".

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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