Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3747 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del TrentinoAlto Adige e recante il n. 92/2005, la dott.ssa C. chiedeva l’annullamento del decreto rettorale in data 16 settembre 2004, conclusivo della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di un posto di ricercatore universitario (settore scientificodisciplinare MGGR/01) bandito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso in quanto infondato.

La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dalla dott.ssa C., la quale ne chiedeva la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Trento, la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Con atto depositato in segreteria in data 9 marzo 2011, l’appellante dichiarava di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.

Conseguentemente, il ricorso in questione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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