Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3746 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio e recante il n. 10737/05, l’Istituto Internazionale di Istruzione "Giovanni Paolo II" e l’Istituto tecnico per geometri e aeronautico paritario "Salvo d’Acquistò chiedevano l’annullamento:

– della circolare ministeriale 18 novembre 2005, n. 86, per la parte in cui imponeva ai candidati c.d. "privatistì di presentare l’istanza di partecipazione agli esami "ad un’istituzione scolastica della tipologia prescelta ubicata nel Comune ove essi hanno la residenza anagrafica alla data di scadenza del termine di presentazione. Qualora la tipologia prescelta non sia presente nel Comune si farà riferimento all’ambito territoriale provinciale e, in caso di ulteriore impossibilità, a quello regionale (…)";

– della circolare dell’USR per il Lazio 21 novembre 2005, n. 12695.

Con successivo ricorso recante il n. 107/06, i medesimi Istituti impugnavano la circolare dell’USR per il Lazio 14 dicembre 2005, n. 122.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva i ricorsi in parola, in quanto infondati.

La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dall’Istituto Internazionale di Istruzione "Giovanni Paolo II" e dall’Istituto tecnico per geometri e aeronautico paritario "Salvo d’Acquistò i quali ne chiedevano l’annullamento articolando plurimi motivi di doglianza.

Con atto depositato in data 10 novembre 2010, gli Istituti appellanti dichiaravano di non avere interesse all’ulteriore prosecuzione del ricorso.

Conseguentemente, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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