Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 21-06-2011, n. 24962 appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 17 dicembre 2009 la Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava S. S., sindaco del Comune di Sorisole, colpevole del reato previsto dall’art. 328 c.p., comma 1, per avere omesso di adottare, quale ufficiale di governo, provvedimenti contingibili e urgenti per rimuovere la situazione di pericolo per la navigazione aerea creata dall’installazione sul territorio comunale di numerosi impianti a fune per il trasporto a valle di legname (cd. palorci), non autorizzati e comunque privi dei prescritti dispositivi di segnalazione.

Contro la sentenza l’imputato ricorre per cassazione e denuncia, in primo luogo, la nullità del giudizio d’appello per violazione del diritto di difesa. Premesso che il presidente del Collegio, accogliendo l’istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore che adduceva un concomitante impegno professionale, aveva disposto che il processo fosse chiamato nel pomeriggio dello stesso giorno 15.12.2009, ore 15; che il difensore, con istanza trasmessa per fax il 14.12.2009, rappresentava che all’ora indicata era impegnato avanti al Consiglio dell’Ordine di Bergamo per la difesa di un collega; che la Corte il 15.12.2009, ore 9,20, rilevato che la nuova istanza di rinvio era stata proposta informalmente e tardivamente, che non conteneva indicazioni sull’impossibilità di farsi sostituire e che allegava un impedimento di natura non processuale, come tale recessivo rispetto alle esigenze del giudizio, respingeva la richiesta di rinvio, nominava un difensore d’ufficio e dichiarava la contumacia dell’imputato; indi, avendo chiesto il nuovo difensore un breve termine per preparare la difesa, rinviava all’udienza del 17.12.2009 nella quale pronunciava sentenza; ciò premesso, il ricorrente lamenta l’abnormità dell’ordinanza presidenziale di differimento dell’udienza, perchè "emessa fuori udienza e mai comunicata al difensore" e la nullità dell’ordinanza collegiale di rigetto della seconda istanza di rinvio, perchè pronunciata il mattino nell’assenza del difensore legittimamente impedito.

Nel merito, il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe omesso di accertare se la condotta omissiva fosse sostenuta da dolo. Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio. p.2. Il decreto con il quale il presidente del Collegio giudicante dispose che il processo fosse chiamato alle ore 15, anzichè alle ore 9 indicate nel decreto di citazione a giudizio, non è nullo nè abnorme, dal momento che, nella fase degli atti preliminari al giudizio d’appello, compete al presidente, ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen., il potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, stabilendo luogo, giorno e ora della comparizione e, naturalmente, tale potere ordinatorio comprende la facoltà, ove ricorrano giustificati motivi, di differire l’udienza già fissata.

Quindi il provvedimento con cui il presidente, per consentire al difensore – che rappresentava per quella stessa mattina altro impegno professionale – la partecipazione al giudizio d’appello, ne differì la celebrazione nel pomeriggio, fu senza dubbio legittimo.

Tuttavia la mancata notificazione al difensore del differimento disposto (notificazione necessaria al pari della citazione) non ha determinato la nullità del giudizio, perchè il difensore ne è venuto comunque a conoscenza, tanto è vero che, essendo impedito anche nel pomeriggio, ha trasmesso altra istanza di rinvio. Il rigetto di quest’ultima istanza, che non meritava di essere qualificata "tardiva" visto che il preteso ritardo era incolpevole, è tuttavia correttamente motivato, dato che l’assolutezza dell’impedimento addotto non è stata ritenuta dimostrata, non avendo l’istante giustificato la ragione della mancata nomina di un sostituto.

Infine non hanno pregio le doglianze fondate sul rilievo che l’ordinanza di rigetto fu pronunciata in assenza del difensore, nel corso dell’udienza mattutina. In primo luogo, perchè la presentazione dell’istanza in discorso presuppone necessariamente la non comparizione del difensore, per cui è fisiologico che venga decisa in sua assenza. In secondo luogo, perchè l’istante non aveva interesse che la decisione fosse assunta nel pomeriggio, dal momento che aveva comunicato che neppure nel pomeriggio avrebbe potuto comparire.

Passando al motivo che denuncia il vizio di mancanza di motivazione, si osserva che la sentenza impugnata non ha trascurato di accertare, in capo all’imputato, la sussistenza del dolo. Al riguardo, ha sottolineato ch’egli ha ammesso non solo di avere ricevuto le comunicazioni della società di trasporto aereo e del comando del Corpo Forestale che segnalavano il grave pericolo rappresentato per il volo a bassa quota dai numerosi palorci abusivamente allestiti nel territorio comunale, ma anche di essersi allarmato per le possibili conseguenze. Pertanto l’inerzia serbata al cospetto di una situazione percepita come pericolosa per l’incolumità pubblica, essendo cosciente e volontaria, è stata correttamente ritenuta dal giudice di merito come dolosa.

Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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