Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22633 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Potenza depositato in data 18.3.09 con cui il Ministero veniva condannato al pagamento di un equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 di Euro 9.000,00 in favore di B.R. per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tar Basilicata;

che la B. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole del fatto che, non essendo stata presentata nel giudizio innanzi al Tar istanza di prelievo, il giudizio per equo indennizzo non sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con L. n. 133 del 2008.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di chiarire che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o anticipazione o fissazione, atteso che, nel giudizio contabile, nessuna norma rendeva o rende obbligatorie siffatte istanze, incidendo le determinazioni assunte al riguardo dalla parte ai soli fini della valutazione del suo comportamento in sede di apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio ed in particolare del patema inferto dal ritardo e della misura del ristoro da riconoscere a sua ragionevole riparazione.

(Cass. 8156/06).

Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 28428/08) per cui continua a sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (Cass. 5317/11).

Nel caso di specie il giudizio innanzi al Tar si è concluso in data 11.3.08, prima della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, onde l’art. 54 di tale decreto non risulta applicabile al caso di specie.

Il motivo va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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