Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3743 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza appellata, il TAR per la Toscana ha accolto in parte il ricorso di primo grado n. 2466 del 2004 ed ha annullato gli atti impugnati, emessi dal Comune di Lucca.

Con l’appello in epigrafe, il Comune ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.

Nel corso del giudizio d’appello, in data 23 marzo 2011 il Comune ha depositato una dichiarazione, con cui ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse.

La Sezione prende atto di tale dichiarazione e dichiara l’appello improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5038 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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