Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto l’azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento Milk Fresh di Campanella Nicolino contro il signor D.M.L. per pagamenti ricevuti nel periodo sospetto, e la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dell’avvocato C.E., che lo aveva assistito nel recupero del credito ma non lo avrebbe avvertito del rischio di un pagamento in prossimità di un fallimento. Il tribunale di Campobasso accolse l’azione revocatoria e respinse la domanda di garanzia.

La corte d’appello, con sentenza in data 18 agosto 2007, respinse il gravame del D.M..

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il D.M. per quattro motivi.

Resistono con controricorso il fallimento e l’avv. C..

3. Con i primi due motivi si denuncia l’omessa o falsa applicazione, rispettivamente, della L. Fall., art. 67, e art. 2729 c.c..

I due motivi sono inammissibili, perchè privi del quesito di diritto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso in esame ratione temporis.

4. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla presunzione della scientia decoctionis.

Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., perchè privo della sintesi che – omologo del quesito di diritto – ne circoscriva puntualmente i limiti, secondo quanto richiesto dalla norma citata (Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

5. Il quarto motivo denuncia l’omessa o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e art. 1708 c.c., e segg..

Anche questo motivo è inammissibile perchè privo del quesito di diritto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per la curatela fallimentare, in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari, e per l’avv. C. in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, nonchè al pagamento delle spese generali e agli accessori come per legge, per ciascuno dei due resistenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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