Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24971 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di L. S. avverso l’ordinanza in data 3-02-2011 dal Tribunale di Catania di custodia cautelare in carcere per il reato di spaccio di droga D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 17-02-011, confermava la misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria, alla stregua dei rilievi oggettivamente assunti dai verbalizzanti circa le modalità dei fatti e la condotta dell’indagato, in uno alla esigenza cautelare di tutela dal concreto pericolo di recidivanza.

Avverso detto provvedimento il L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame-, a mezzo del proprio difensore, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per omessa dichiarazione di inefficacia della misura intramuraria, per effetto del disposto di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 in relazione all’invocata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 sulla base della documentazione rilasciata dal SERT competente e prodotta dalla difesa in sede di udienza di convalida dell’arresto.

Di tanto, nonostante l’eccezione difensiva, il Tribunale del riesame non si era fatto carico di valutazione, di guisa che tale omissione di acquisizione atti prodotti dalla difesa comportava l’inefficacia della misura impugnata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla Cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, contrariamente a quanto asserito dalla difesa nel presente ricorso, dall’esame degli atti (verbale di udienza camerale richiamato) consentito eccezionalmente in sede di legittimità per la natura dell’eccezione in rito dedotta, risulta solo che la difesa ha "preannunciato" ma non prodotto la cennata documentazione del competente SERT a supporto della richiesta D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89.

Trattasi di atti interessanti la produzione difensiva a supporto di asseriti programmi terapeutici in atto interessanti l’indagato e, come tali, non genericamente rientranti, in difetto di accertata produzione da parte della difesa, nel disposto di cui all’art. 291, comma 1 cui fa richiamo l’art. 309 c.p.p., comma 5.

Di tale effettiva produzione documentale, come innanzi solo "preannunciata" e non prodotta dalla difesa, non vi e traccia in atti, a conferma che l’assunto difensivo è manifestamente infondato oltre che non specifico, in difetto di elementi essenziali per il ragionevole riferimento in atti di tale documentazione, proprio in assenza di qualsivoglia indicazione e richiamo nel verbale dell’udienza camerale indicata.

Di qui la ragione dell’inammissibilità del gravame, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *