Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3741 concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le signore D. C. M. G., P. I. e T. S., con il ricorso n. 6205 del 2005, chiedevano al TAR Campania l’annullamento delle graduatorie permanenti e di sostegno per la scuola elementare, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, pubblicate il 23/7/2005 dal CSA della provincia di Caserta.

Ciò in quanto l’Amministrazione aveva loro negato il beneficio di cui alla riserva c.d. "N" quali invalide civili, nel presupposto della mancata dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

1.1 Il TAR accoglieva il ricorso con la sentenza n. 2493/2006, ritenendo che, con l’entrata in vigore dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 68 del 13/3/1999 (esplicitamente abrogativo delle disposizioni di cui alla legge n. 482 del 2/4/1968), ai fini dell’assunzione dei disabili nelle pubbliche amministrazioni attraverso procedure concorsuali, il predetto stato non fosse più richiesto non solo al momento dell’assunzione, ma neanche in quello anteriore alla presentazione della domanda.

Contro tale sentenza ricorreva il Ministero soccombente, con l’appello in epigrafe.

2. Con l’ordinanza in data 30/5/2006, n. 2686, questa Sezione accoglieva la richiesta cautelare avanzata dal Ministero, sospendendo l’esecutività della impugnata sentenza

La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 19/4/2011

3. Il ricorso in appello è fondato e va pertanto accolto.

La questione controversa tra le parti è già stata esaminata e risolta da questa Sezione, con argomentazioni che il collegio condivide e fa proprie (v. Sezione VI, sentenze nn. 4181/2007; 7395/2006; 948/2002; 1271/2003 e, più recentemente, 2517/2010).

La giurisprudenza richiamata è ormai concorde nel ritenere che l’assunzione nella quota di riserva del disabile resti condizionata, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 68/1999, alla preventiva iscrizione negli appositi elenchi, accompagnata dalla dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione al momento di tale iscrizione.

L’articolo 16 della legge da ultimo citata prevede che "I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

Come rilevato nella sentenza n. 2517/2010, tale disposizione va intesa non nel senso che la riserva di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 non vada più connessa allo stato di disoccupazione (che risulta sempre necessario), ma come introduttiva di una previsione di favore per l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché però in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso.

In altri termini, il medesimo art. 8 ha disposto che il tempo necessario per il perfezionamento delle procedure di assunzione non può risolversi a danno del disabile, costringendolo ad una inattività lavorativa, pena la perdita del requisito della disoccupazione.

Va altresì richiamata la sentenza n. 4181/2007 di questa Sezione, per la quale lo stesso art. 8 conferma (con il riferimento alle persone "di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate") che la prevista riserva non è connessa solo allo stato di invalidità del candidato, ma anche al suo stato di disoccupazione; e ciò, in linea con la consolidata giurisprudenza, formatasi in sede interpretativa della legge n. 482 del 1968 (cui è poi succeduta la legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili), che, ai fini dell’applicazione del beneficio della riserva dei posti nei pubblici concorsi a favore dei destinatari della citata legge n. 482, ha sempre considerato indispensabile lo stato obiettivo di non occupazione dell’interessato e che tale stato ha carattere sostanziale, ai fini della partecipazione privilegiata ai concorsi presso le P.A..

A sua volta l’art. 16, comma 2, richiede che il disabile non versi in stato di disoccupazione al solo momento della assunzione: il sostenere che il requisito della disoccupazione debba essere posseduto al momento di presentazione della domanda non risponde ad una sua lettura "ingiustificatamente restrittiva", ma semplicemente conferma che possono essere assunti "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici", concorsi per la cui partecipazione nulla è innovato.

In questo senso, il raffronto tra l’art. 16, comma 2, del DPR n. 487/1994 ("i candidati appartenenti a categorie prevista dalla legge 2.4.1968 n. 482, che abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento delle domande di ammissione al concorso sia all’atto di immissione in servizio") e l’art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999, sopra richiamato, non "evidenzia che quest’ultimo rappresenta una abrogazione implicita del primo" (così argomenta il primo giudice), ma elimina solo la presenza del requisito della disoccupazione al momento della assunzione, giacché tale articolo non si occupa della fase della "ammissione al concorso" (nulla è innovato in proposito), la quale è preliminare allo svolgimento della procedura, il cui esito, una volta conseguita la idoneità, è "l’assunzione", che può avvenire "anche se non si versi in stato di disoccupazione" (v. anche la sentenza di questa Sezione n. 4181/2007).

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado n. 6205 del 2005.

La condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l’appello n. 4163 del 2006, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado n. 6205 del 2006.

Condanna la parte ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio quantificate in 1500,00 (millecinquecento/00) euro, di cui 500 per il primo grado e 1.000 per il secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *