Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24970 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di V. M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 29-11-2010 del GIP presso il Tribunale di Catania per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per illegale cessione a terzi di cocaina, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 15-12-2010, confermava la misura carceraria, ribadendo la sussistenza di gravità indiziaria ed esigenze cautelari, unicamente supportabili con la misura in atto, adeguata alla gravità dei fatti e negativa personalità dell’indagata.

Avverso tale ordinanza quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, attraverso i propri difensori:

Violazione dell’art. 606 c.p.c., lett. e), denunciando decisione contraria emessa dal Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato la misura intramuraria alla ricorrente per gli stessi fatti, senza che tale conseguente contrasto di giudicati fosse stato segnalato nel provvedimento impugnato in rapporto al giudicato cautelare così formatosi in contrasto con la decisione oggetto del presente ricorso.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per estrema genericità dell’assunto proposto, in difetto di elementi del benchè minimo spessore di apprezzabile identificazione della fondatezza dell’assunto difensivo sia sulla portata, contenuto e tempo dell’asserita decisione del Tribunale del riesame di Palermo che sull’asserita identità dei fatti.

Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui, in sede di legittimità, incombe alla parte che ne faccia richiesta, l’indicazione degli elementi modali e temporali a supporto dell’asserito giudicato cautelare, segnatamente dimostrativo dell’identità degli stessi fatti oggetto della detta decisione di contrasto con quella impugnata.

Tanto non è nemmeno ex adverso deducibile dal ricorso che, in ogni caso, trova – nell’impugnata ordinanza – una motivata, puntuale, corretta e logica risposta alla ribadita sussistenza della gravità indiziaria e delle concrete esigenze cautelari a supporto del concreto pericolo di recidivanza (cfr, foll. 2-5 ordinanza impugnata).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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