Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3740 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, eredi del signor F. N., dipendente dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, premesso che il loro congiunto aveva ricevuto in ritardo – con delibera n. 13183 del 4/6/1990 – gli emolumenti retributivi spettanti per il periodo dal 1°/1/1973 al 15/6/1977, con ricorso n. 196/1999 chiedevano al TAR Puglia, Sede di Bari, la condanna dell’Ente medesimo al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ricevute in esecuzione della delibera suddetta.

1.1 Il TAR adito accoglieva l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Amministrazione resistente, ritenendo che nei cinque anni successivi al 4/6/1990, data del riconoscimento del credito principale, non risultava mai richiesto l’adempimento delle prestazioni accessorie degli interessi legali e della rivalutazione, entrambe soggette, ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, del codice civile, alla prescrizione quinquennale.

Contro tale decisione proponevano appello i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 429 c.p.c. e 2948, n. 4, c.c., in particolare deducendo che si applicherebbe la prescrizione decennale, anche perché il pagamento avvenuto nel maggio 1991 sarebbe un pagamento parziale, sicché non rileverebbero le disposizioni sui crediti concernenti somme periodicamente dovute.

2. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19/4/2011.

3. L’appello non risulta fondato e non può, pertanto, essere accolto.

In merito di applicazione dell’articolo 2948 del c.c., il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi più volte relativamente al termine di prescrizione del diritto di percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

In tali sentenze (v. da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, 2/11/2010, n. 7728 e Consiglio di Stato, Sezione V, 18/1/2011, n. 305) si è ritenuto che in materia si applichi il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2948 del c.c., che per la sua portata generale riguarda anche le prestazioni periodiche dovute dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito del pubblico impiego, pur quando vi sia stato il pagamento tardivo dell’importo dovuto e dunque un adempimento parziale.

Poiché il provvedimento che ha disposto il pagamento dell’importo originariamente dovuto è del 4/6/1990 (deliberazione del Commissario governativo dell’Ente Irrigazione Puglia n. 13183), e considerato che per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio il pagamento tardivo non comporta alcuna interruzione o la nuova decorrenza del termine di prescrizione, alla data di notifica del ricorso di primo grado il termine dei cinque anni di cui al citato articolo del c.c. risulta ampiamente scaduto decorso, con riferimento a ciascuno dei ratei rispetto ai quali vi è stato il ritardato pagamento.

3. Non risulta poi – come già sottolineato dal TAR Puglia – che siano stati posti in essere, nei tempi dovuti, atti idonei ad interrompere la prescrizione, quali ad esempio la richiesta di adempimento all’Ente delle obbligazioni in oggetto.

Le parti ricorrenti hanno infatti dichiarato di non aver rinvenuto, tra i documenti in possesso del loro dante causa, richieste all’Ente di pagamento di somme a titolo di interesse e di rivalutazione monetaria.

Trattandosi di pretese creditorie e non essendo stata alcuna prova sulla tempestiva proposizione di atti interruttivi della prescrizione, del tutto correttamente il TAR ha respinto il ricorso di primo grado, in accoglimento della formulata eccezione.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, VI Sezione, respinge l’appello n. 4076 del 2006.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alle spese del secondo grado di giudizio, quantificate in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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