Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24969 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di B.Z. e B. P. avverso le ordinanze in data 23-11-2010 del GIP del Tribunale di Mondovì reiettive dell’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in ordine al reato di concorso in illegale detenzione a fine di spaccio di cocaina, il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza in data 7-02-2011, rigettava il gravame, ritenendo che la gravità dei fatti, accertata con giudizio abbreviato e relativa condanna alla pena ritenuta di giustizia, in uno ai collegamenti con ambienti dediti al traffico di droga, deponessero contro la prognosi favorevole di astensione da analoghe condotte, nonostante l’incensuratezza dello appellante.

Avverso tale ordinanza i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, non avendo valutato correttamente la peculiarità della fattispecie concreta, imponendo agli imputati una misura cautelare non proporzionata al fatto, anche in relazione al periodo del presofferto, alla giovane età degli imputati ed alla loro incensuratezza, fatti idonei ad escludere: l’asserita possibile abitualità della contestata condotta criminosa.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, va ribadito il principio di diritto secondo cui la valutazione dell’adeguatezza della misura coercitiva cautelare personale è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, in esplicazione compatibile con i criteri di cui all’art. 275 c.p.p., potere, come tale, correttamente esplicato alla stregua di una motivazione che, come nella specie, non abbia esplicitamente fatto richiamo se non ad oggettive circostanze di fatto, ancor più rese di apprezzabile spessore negativo, in rapporto alla già intervenuta sentenza di condanna, ancorchè non definitiva allo stato.

Del resto, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, giudici del riesame si sono fatti motivato carico di valutare anche lo stato di incensurate degli imputati, il tempo di presofferto patito in rapporto alle esigenze cautelari, ragionevolmente deducibili in punto di pericolo dl recidivane stante le circostanze dei fattala quantità della droga in rapporto al pericolo di reiterazione dell’accertata attività di spaccio (cfr. fol. 2 ordinanza impugnata).

Di qui l’infondatezza dei ricorsi ed il loro rigetto con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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