Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3739 Docenti della scuola secondaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, signora L. L., partecipava al corso della sessione riservata per abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A037, indetto con OM n. 1 del 2001.

Il corso si concludeva positivamente e la signora L. veniva inserita nella graduatoria permanente della provincia di Napoli per l’insegnamento delle materie di storia e filosofia; tale inserimento aveva luogo, al numero 8N, in qualità di riservista, per una riconosciuta invalidità.

Nell’anno scolastico 20032004 ella assumeva servizio presso il Liceo scientifico statale De Carlo, in Giugliano.

In data 29/8/2003, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania le comunicava che dal certificato esibito non era possibile rilevare il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza ministeriale sopra richiamata, relativi alla necessità di un servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 ed il 27/4/2000.

La Signora L., contattati gli uffici, produceva documentazione a suo giudizio soddisfacente.

Acquisiti tali documenti, l’Ufficio scolastico regionale comunicava che, dovendo effettuarsi ulteriori accertamenti, il servizio eventualmente prestato a seguito di inserimento "a pieno titolo" nella graduatoria permanente veniva sottoposto a condizione sospensiva.

Circa un anno dopo, in data 14/6/2004, l’Ufficio scolastico per la Campania le chiedeva ulteriore documentazione relativa ad un certificato attestante il regolare versamento dei contributi INPS, l’effettiva durata degli esami di idoneità e l’effettiva retribuzione dei periodi di assenza intervenuti durante il periodo del servizio documentato.

In data 6/7/2004 la ricorrente chiedeva una proroga per la presentazione dei documenti, legata alle sue condizioni di salute e al fatto che nelle more della procedura l’Istituto poliscolastico "S. Maria" – ove aveva prestato servizio – aveva cessato la propria attività.

In data 27/9/2004 – scaduta la proroga – il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Campania emetteva un decreto in base al quale la signora L. veniva dichiarata decaduta dai diritti conseguenti alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione.

2. Il TAR Campania, adito dalla signora L., con sentenza resa in forma semplificata in data 3 marzo 2005 n. 1730, accoglieva il ricorso, annullando l’impugnato provvedimento, in quanto riteneva che dalla documentazione fornita dalla stessa Amministrazione, a seguito di ordinanza istruttoria, i certificati prodotti dall’interessata rispondevano a quanto richiesto dalla normativa in oggetto.

Contro tale sentenza ha proposto appello il Ministero.

All’udienza del 19/4/2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. La questione, alla luce di quanto indicato nel provvedimento impugnato del 27/9/2004, con il quale veniva dichiarata la decadenza della signora L. dai diritti conseguenti alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione classe A037 filosofia e storia, indetta ai sensi dell’OM 1/01, si concentra in buona sostanza sulla sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla citata ordinanza ministeriale.

Sulla base della documentazione acquisita, risulta pienamente condivisibile la sentenza gravata del TAR Campania, che ha accertato come dai certificati prodotti in sede amministrativa sia risultato sia l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali all’INPS di Arzano, sia la durata degli esami di idoneità ai quali ha partecipato la ricorrente, sia i giorni di assenza con la relativa causale.

Da un lato, infatti, la nota del Centro servizi amministrativi di Napoli, di data 14 giugno 2004 (che ha rilevato l’impossibilità del Dirigente scolastico dell’istituto don Minzoni, consegnatario degli atti del centro polispecialistico Santa Maria di Giugliano, di confermare l’effettività del servizio prestato e il versamento dei relativi contributi inps), non può essere intesa nel senso che ricade sull’interessata la mancata conservazione o trasmissione degli atti che l’avevano riguardata.

Dall’altro, va attribuito decisivo rilievo probatorio ai certificati a suo tempo rilasciati dallo Centro Santa Maria, n. 98 del 16 gennaio 2002 e n. 410 del 22 ottobre 2002, la cui genuinità non può ragionevolmente essere posta in discussione in questa sede, non essendo stata assunta alcuna iniziativa, in sede amministrativa o giudiziaria, per sindacarne la veridicità.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Nulla per le spese, poiché non si è costituita l’appellata nel secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 4066 del 2006 e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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